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Con l'emanazione della circolare 47/E/2012 vengono chiariti gli aspetti sull'applicazione della cedolare secca sulle locazioni.
La cedolare secca è un'imposta sulle locazioni con aliquota fissa del 21%, ridotta al 19% nel caso di locazioni a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 431/1998. Può essere applicata solo per la locazione dei fabbricati abitativi quando il locatore ed il conduttore sono persone fisiche che non agiscono nell'ambito di imprese, arti o professioni. E' inoltre esclusa nel caso di locazione di immobili condominiali e nel caso di sublocazione. Nel caso di più comproprietari dell'immobile locato, ciascuno di essi può optare in modo indipendente dagli altri per la cedolare secca.
L'opzione per l'imposta impedisce l'applicazione degli aggiornamenti del canone di locazione. In caso di comproprietà, l'opzione per la cedolare da parte di un singolo comproprietario determina la rinuncia agli aggiornamenti del canone anche per gli altri comproprietari.
La cedolare secca sostituisce le seguenti imposte:
L'opzione può essere esercitata sia al momento della registrazione del contratto che in ciascuna delle annualità successive, tramite presentazione del modello 69 o del modello SIRIA. Il proprietario deve inoltre comunicare all'inquilino l'opzione per il regime, tramite raccomandata; siccome la questione non coinvolge il fisco, in luogo della raccomandata, l'opzione potrebbe essere inserita nel testo del contratto sottoscritto dalle parti.
La legge 92/2012 "Riforma Fornero", al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali, riduce dal 15% al 5% l'abbattimento forfetario dei canoni di locazione a decorrere dal 1° gennaio 2013, rendendo di fatto praticamente sempre più conveniente la cedolare secca. Infatti, se fino al 2012 l'applicazione dell'aliquota IRPEF del 23% all'85% del canone di locazione di fatto generava una tassazione dell'affitto al 19,95%, con il 1° gennaio 2013 la stessa aliquota del 23% applicata al 95% del canone genera una tassazione del 21,85%.
(13 / 1 / 2013)
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