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Imposte differite: la variazione delle aliquote

(da Il Sole 24 Ore del 20 novembre 2007)

 

Le aliquote da utilizzare

Le imposte differite devono essere stanziate in bilancio in base alle aliquote in vigore al momento in cui le imposte verranno versate (principio contabile nazionale n. 25).

Gli stanziamenti già esistenti in bilancio devono venire adeguati se le nuove aliquote sono già approvate alla data di redazione del bilancio. La differenza risultante deve essere iscritta alla voce 22 del conto economico (documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale n. 12). Ad esempio, con la riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,5% prevista dalla Finanziaria 2008, occorrerà contabilizzare una sopravvenienza attiva.

Nel caso di imposte differite portate direttamente in diminuzione del patrimonio netto, la rettifica di aliquota viene operata ripristinando nella riserva la quota di imposte precedentemente accantonata, che successivamente non è più dovuta.

L'adeguamento del fondo imposte differite nel bilancio al 31 dicembre 2007 non deve tenere conto della parte di stanziamento che va a copertura delle imposte da versare nel 2008, in quanto tali imposte sono conteggiate ancora con le vecchie aliquote, ma solo su quello che verrà utilizzato a valere sulle imposte da versare a partire dal 2009.

IRAP

L'applicazione dell'IRAP sul conto economico civilistico, senza più le rettifiche previste dalla normativa IRES fa venir meno la necessità di effettuare accantonamenti ai fini IRAP in quanto scompaiono gli sfasamenti tra reddito civilistico e imponibile fiscale.

Interessi passivi

L'iscrizione di imposte anticipate derivanti dalla deducibilità limitata degli interessi passivi in vigore dal 2008 deve essere attentamente valutata in relazione alla possibilità di deducibilità fiscale futura della quota di interssi non dedotta nell'esercizio di competenza, in base a quanto previsto dal principio contabile nazionale n. 25.

(25 / 11 / 2007)

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