Modifica delle regole di fatturazione
Le modifiche introdotte con il DL 216/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013
Il Decreto Legge 11 dicembre 2012 n. 216 riforma l'art. 21 DPR 633/1972 introducendo sostanziali novità nelle regole di emissione delle fatture per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Vediamole in dettaglio:
Indicazioni da riportare in fattura
Diviene obbligatorio riportare sulla fattura l'identificativo fiscale del cliente (comma 2 lettera f). Tale identificativo consiste in:
- numero di partita IVA per i clienti nazionali che effettuano l'acquisto nell'esercizio di impresa, arte o professione;
- numero di codice fiscale per i clienti nazionali che NON agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione;
- numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato europeo nel caso di fattura emessa ad un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea.
Fattura differita
Viene estesa alle prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto la possibilità di emettere una sola fattura cumulativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, come già avviene per le cessioni di beni risultanti da DDT, purché tali prestazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione (comma 4 lettera a). Questa modifica riguarda unicamente le modalità di fatturazione; le regole di esigibilità e di versamento dell'imposta rimangono invariate.
Dizioni da riportare sulle fatture emesse senza indicazione dell'ammontare dell'IVA (comma 6)
- Sulle fatture emesse senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7-bis comma 1 (cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) deve essere indicato in fattura "operazione non soggetta"
- Sulle fatture emesse senza applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater (esportazioni ed operazioni assimilate, servizi connessi agli scambi internazionali e cessioni a turisti extra-UE) deve essere indicato in fattura "operazione non imponibile"
- Sulle fatture emesse senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 10 (operazioni bancarie e assicurative e relative intermediazioni, prestazioni sanitarie, corsi di formazione per dipendenti di enti pubblici)deve essere indicato in fattura "operazione esente"
- Sulle fatture emesse senza applicazione dell'IVA per applicazione del regime del margine deve essere indicato in fattura, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"
- Sulle fatture emesse dalle agenzie di viaggio ai sensi dell'art. 74-ter deve essere indicato in fattura "regime del margine - agenzie di viaggio"
Dizioni da riportare sulle fatture emesse per operazioni fuori campo IVA (comma 6-bis)
Rientrano nella categoria le operazioni fuori campo IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies. Questa norma comporta inoltre la conseguenza che diviene obbligatorio emettere fattura anche per queste operazioni, che pure sono al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.
- Sulle fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1 a 4 e 9 (operazioni bancarie, assicurative e in titoli e relative intermediazioni), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro deve essere riportata l'annotazione "inversione contabile"
- Sulle fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'Unione europea deve essere riportata l'annotazione "operazione non soggetta"
Dizioni da riportare sulle fatture emesse dall'acquirente per un obbligo proprio (comma 6-ter)
- Su tali fatture deve essere riportata l'annotazione "autofatturazione".
Acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE (art. 17 comma 2 DPR 633/1972)
Le modalità operative relative agli acquisti di beni (artt. 46 e 47 DL 331/1993) vengono estese anche agli acquisti di servizi: l'integrazione della fattura del fornitore comunitario diviene ora la modalità ordinaria per l'assolvimento degli obblighi IVA nelle operazioni intra-UE.
Fattura elettronica
Viene consentita l'emissione della fattura in qualsiasi formato elettronico (comma 1), previa accettazione da parte del destinatario.
(23 / 12 / 2012)
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