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Modifica delle regole di fatturazione

 

Le modifiche introdotte con il DL 216/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013

 

Il Decreto Legge 11 dicembre 2012 n. 216 riforma l'art. 21 DPR 633/1972 introducendo sostanziali novità nelle regole di emissione delle fatture per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Vediamole in dettaglio:

 

Indicazioni da riportare in fattura

Diviene obbligatorio riportare sulla fattura l'identificativo fiscale del cliente (comma 2 lettera f). Tale identificativo consiste in:

 

Fattura differita

Viene estesa alle prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto la possibilità di emettere una sola fattura cumulativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, come già avviene per le cessioni di beni risultanti da DDT, purché tali prestazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione (comma 4 lettera a). Questa modifica riguarda unicamente le modalità di fatturazione; le regole di esigibilità e di versamento dell'imposta rimangono invariate.

 

Dizioni da riportare sulle fatture emesse senza indicazione dell'ammontare dell'IVA (comma 6)

 

Dizioni da riportare sulle fatture emesse per operazioni fuori campo IVA (comma 6-bis)

Rientrano nella categoria le operazioni fuori campo IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies. Questa norma comporta inoltre la conseguenza che diviene obbligatorio emettere fattura anche per queste operazioni, che pure sono al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.

 

Dizioni da riportare sulle fatture emesse dall'acquirente per un obbligo proprio (comma 6-ter)

 

Acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE (art. 17 comma 2 DPR 633/1972)

Le modalità operative relative agli acquisti di beni (artt. 46 e 47 DL 331/1993) vengono estese anche agli acquisti di servizi: l'integrazione della fattura del fornitore comunitario diviene ora la modalità ordinaria per l'assolvimento degli obblighi IVA nelle operazioni intra-UE.

 

Fattura elettronica

Viene consentita l'emissione della fattura in qualsiasi formato elettronico (comma 1), previa accettazione da parte del destinatario.

 

(23 / 12 / 2012)

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