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Contributo INPS lavoratori autonomi

Regole generali

Il contributo INPS "10%" è stato istituito dalla legge 335/1995 che ha stabilito l'obbligo contributivo per i percettori dei seguenti tipi di reddito:

Non sono soggetti a contribuzione, invece, i redditi derivanti da:

L'evoluzione dell'aliquota del contributo è la seguente:

Periodo
Lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione indiretta
Titolari di pensione diretta
IVS
Maternità, malattia, Anf
Totale
Solo IVS
Solo IVS
fino al 1997
10%
-
10%
10%
10%
1998-1999
11,5%
0%
12%
10%
10%
2000-2001
12,5%
0,5%
13%
10%
10%
2002
13,5%
0,5%
14%
10%
10%
2003
13,5%
0,5%
14%
10%
12,5% *
2004
17,3% (18,3% **)
0,5%
17,8% (18,8% **)
10%
15% *
2005
17,5% (18,5% **)
0,5%
18% (19% **)
10%
15% *
2006
17,7% (18,7% **)
0,5%
18,2% (19,2% **)
10%
15% *
2007
23% ***
0,5% ****
23,5% *** ****
16% ***
16% ***
2008
24% °
0,72%
24,72% °
17% °
17% °
2009
25% °
0,72%
25,72% °
17% °
17% °
dal 2010
26% °
0,72%
26,72% °
17% °
17% °
* aliquota modificata dalla legge finanziaria 2003
** aliquota modificata dalla legge finanziaria 2003 e dalla legge 326/2003: aumento di un punto percentuale per la quota di reddito che eccede la prima fascia della retribuziuone prevista per i commercianti
*** aliquota modificata dalla legge finanziaria 2007
**** per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il contributo di maternità è elevato dello 0,22% (contributo totale del 23,72%) sui compensi corrisposti dal 7 novembre 2007 in poi (art. 7 DM 12/7/2007)
° aliquota modificata dalla legge finanziaria 2008

La circolare INPS n. 104 del 16 maggio 2001 annulla la normativa transitoria, rimasta in vigore per il primo quiniquennio, relativamente ai lavoratori con più di 65 anni di età. Tali soggetti:

Tuttavia, se questi soggetti non si sono iscritti nel quinquennio precedente (perchè fruivano di qualche esenzione dall'obbligo di iscrizione) non sono obbligati a iscriversi e non devono confermare questa loro scelta, in quanto rimane valida l'opzione esercitata a suo tempo. Anche chi si è cancellato nel quinquennio non è tenuto a iscriversi nuovamente.

Professionisti senza cassa previdenziale

Il contributo viene calcolato sul reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (quadro RE sez. I del modello Unico) e deve essere versato come segue:

Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi. Tale somma è soggetta a IVA e a ritenuta d'acconto, analogamente al compenso stesso.

Collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio

Il contributo si applica sull'imponibile IRPEF, determinato secondo i criteri previsti dal testo unico delle impste sui redditi (DPR 917/1986) ed è:

Tutti gli adempimenti posti sono a carico del committente, che deve:

(ultimo aggiornamento: 1 / 12 / 2008)

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