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Direttiva UE sui servizi internazionali

 

Le novità dal 2010

Con l'entrata in vigore della direttiva 2008/8/Ce vengono modificate le regole per l'applicazione dell'IVA sulle prestazioni rese a soggetti domiciliati in un differente Paese dell'Unione Europea.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2010:

Per quanto concerne i servizi prestati a persone giuridiche che svolgono sia attività imponibili che attività escluse dall'IVA, viene meno la distinzione dell'uso che viene fatto del servizio e tutte le operazioni divengono imponibili nel Paese del destinatario. Per il legislatore italiano vi è infatti la presunzione assoluta di "commercialità", per cui le persone giuridiche titolari di partita IVA sono considerate "soggetti passivi che agiscono in quanto tali"; tale presunzione non risulta però del tutto coerente con il diritto comunitario, (regolamento Ce 1777/2005) ove una persona giuridica non è considerata soggetto passivo quando riceve prestazioni di servizi destinate a scopi estranei la sua impresa.

La distinzione rimane invece per le persone fisiche, a seconda che il servizio venga utilizzato come consumatore finale oppure per lo svolgimento di un'attività economica: ai sensi del citato articolo 7-ter, le persone fisiche sono considerate soggetti passivi solo per le prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Ad esempio, un avvocato italiano che assiste in Italia un artigiano francese dovrà applicare l'IVA italiana per una causa di divorzio (servizio che riguarda la sfera personale dell'artigiano francese) e il regime di inversione contabile per una controversia aziendale (servizio che riguarda l'attività economica dell'artigiano francese).

L'inversione contabile si applicherà sempre anche quando gli operatori italiani acquisteranno beni o servizi da soggetti non residenti, anche se questi ultimi sono identificati direttamente in Italia o vi hanno nominato un rappresentante fiscale. Fanno eccezione solo le operazioni per le quali la stabile organizzazione del soggetto estero in Italia interviene attivamente nell'operazione (es. con lavorazioni). Al soggetto nazionale che erroneamente detrae l'IVA addebitata in fattura dalla stabile organizzazione del soggetto estero (o dal soggetto estero identificato direttamente) si applica la sanzione ridotta del 3% di cui all'art. 9-bis D. Lgs 471/97 ma si riconosce legittima la detrazione IVA se l'imposta è stata versata dal fornitore.

Come cambia la fatturazione

Il soggetto italiano che presta servizi ad un soggetto domiciliato in un altro Paese della UE deve:

Nel caso di fatturazione dei servizi ad un committente non comunitario, ai fini della verifica che si tratti di operazioni business to business, è raccomandabile acquisire la documentazione cui il risulti che il cliente svolge attività economica; tale documentazione può essere rappresentato dal numero identificativo fiscale estero (es. EIN per gli USA, partita IVA per la Svizzera), da una conferma nell'ordine del cliente o da dati risultanti dal sito internet del cliente.

Nella seguente tabella sono riassunti i principali cambiamenti entrati in vigore dal 1° gennaio 2010 nell'imponibilità dei servizi (non imponibile = operazione svolta in Italia ma non imponibile ai sensi dell'art. 9 DPR 633/72; escluso = operazione priva del requisito territoriale ai sensi dell'art. 7 DPR 633/72):

Tipo di servizio
Fino al 2009
Dal 2010
Trasporto di beni
Un trasportatore italiano fattura ad un'impresa italiana un trasporto in esportazione
Imponibile per la parte di percorso svolta in Italia, escluso quello svolto all'estero
Non imponibile
Un trasportatore italiano fattura ad un'impresa italiana un trasporto intracomunitario Imponibile Imponibile
Un trasportatore italiano fattura ad un'impresa estera un trasporto in esportazione Imponibile per la parte di percorso svolta in Italia, escluso quello svolto all'estero Escluso
Un trasportatore italiano fattura ad un'impresa estera un trasporto svolto interamente in Italia Imponibile Escluso
Un'impresa italiana acquista servizi di trasporto intracomunitario da un trasportatore residente in un altro Paese UE Imponibile tramite integrazione della fattura comunitaria Autofattura imponibile
Un'impresa italiana acquista servizi di trasporto in esportazione da un trasportatore estero Autofattura imponibile per la parte di percorso svolta in Italia; escluso quello svolto all'estero Autofattura interamente non imponibile
Carico, scarico e operazioni doganali
Un'impresa italiana fattura ad un'altra impresa italiana servizi accessori all'esportazione resi in Italia e servizi doganali
Non imponibile
Non imponibile
Un'impresa italiana fattura ad un'impresa comunitaria o extra-UE servizi accessori all'esportazione resi in Italia e servizi doganali Non imponibile Escluso
Un'impresa italiana acquista da un'impresa estera servizi accessori all'importazione resi all'estero e servizi doganali Escluso Autofattura imponibile o non imponibile, secondo art. 9 DPR 633/72
Pubblicità
Un'impresa italiana fattura ad un'impresa extra-UE servizi pubblicitari diffusi in Italia
Imponibile
Escluso
Un'impresa italiana fattura ad un'impresa comunitaria servizi pubblicitari (non rileva il luogo di diffusione) Escluso Escluso
Un'impresa italiana acquista da un'impresa extra-UE servizi pubblicitari diffusi extra-UE Escluso Autofattura imponibile
Manutenzioni e lavorazioni di beni mobili
Un'impresa italiana fattura ad un'impresa estera la manutenzione di un impianto situato in Italia
Imponibile
Escluso
Un'impresa italiana acquista da un'impresa estera la manutenzione di un impianto situato all'estero Escluso Autofattura imponibile
Consulenze professionali e legali
Un'impresa italiana riceve una consulenza da un soggetto estero
Autofattura imponibile
Autofattura imponibile
Un professionista o un'impresa italiana fatturano una consulenza ad un soggetto estero Escluso Escluso
Fiere
Un'impresa italiana fattura ad un'altra impresa italiana il corrispettivo di partecipazione di una fiera tenutasi all'estero
Escluso
Escluso
Un'impresa italiana fattura ad un impresa estera il corrispettivo di partecipazione di una fiera tenutasi in Italia Imponibile Imponibile
Provvigioni su beni mobili
Un'impresa italiana paga una provvigione ad un agente estero per vendita all'esportazione
Autofattura non imponibile
Autofattura non imponibile
Un agente italiano fattura una provvigione ad un'impresa UE per vendite intracomunitarie Escluso Escluso
Un agente italiano fattura una provvigione ad un'impresa extra-UE per vendite di beni da Italia a Italia Imponibile Escluso

Integrazione delle fatture ricevute

Nella circolare 12/E del 12 marzo 2010 l'Agenzia delle entrate ha confermato la validità del precedente modo di operare:

INTRASTAT

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2010, la presentazione degli elenchi INTRASTAT, che in precedenza riguardava solo le cessioni di beni, viene estesa anche alle prestazioni di servizi. Tale obbligo non riguarda gli elenchi che si presentano a gennaio 2010, dal momento che si riferiscono ad operazioni effettuate nel 2009.

Le altre novità sono che:

VIES

E' l'arhcivio delle partite IVA autorizzate ad effetuare operazioni intracomunitarie, la cui consultazione è possbile sul sito della Commissione Europea.

Fino al 1° marzo 2011 tutte le partite IVA italiane sono valide per le operazioni intracomunitarie; successivamente a tale data verranno eliminate dall'archivio VIES tutte le partite IVA per le quali non è stato presentato nessun elenco INTRASTAT, per beni o servizi, né nel 2009 né 2010 o per le quali non è stata presentata la dichiarazione IVA relativa all'anno 2009. I soggetti che si trovano in queste condizioni devono presentare all'Ufficio delle entrate una specifica richiesta (al momento non c'è nessun modulo; la forma è libera) indicando l'ammontare presunto di acquisti e cessioni. L'Ufficio ha 30 giorni di tempo per negare l'autorizzazione, decorso tale termine la partita IVA viene inserita nell'archivio VIES.

I soggetti che iniziano l'attività devono invece indicare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie nel quadro I della dichiarazione di inizio attività (modelli AA7/10 e AA9/10)

(31 / 1 / 2010)

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