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Dal 27 aprile 2008, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 96 del 27 aprile 2009) del decreto ministeriale di attuazione, entra in vigore la possibilità di versare l'IVA al momento di incasso del corrispettivo della fattura. Alla luce dei primi chiarimenti forniti, cerchiamo di rispondere alle domande principali.
D. In cosa consiste esattamente l'agevolazione ?
R. La normativa IVA prevede che l'imposta sulle fatture emesse debba essere versata allo Stato nella liquidazione del periodo (mese o trimestre) durante il quale è avvenuta l'emissione della fattura. Ad esempio, l'IVA su una fattura di gennaio deve essere versata entro metà febbraio (contribuenti in regime IVA mensile) o entro metà maggio (contribuenti in regime IVA trimestrale), per cui può capitare di dover versare l'IVA allo Stato prima di aver incassato la fattura. L'agevolazione introdotta dal D.L. 185/2008 prevede la possibilità di versare l'IVA nella liquidazione del periodo in cui è invece avvenuto l'incasso. Così, per tornare all'esempio di prima, se la fattura viene incassata in aprile, l'IVA dovrà essere versata a metà maggio (contribuenti in regime IVA mensile) o entro metà agosto (contribuenti in regime IVA trimestrale).
D. Quali sono le condizioni per usufruire dell'agevolazione ?
R. Occorre aver realizzato nell'asso solare precedente un volume di affari non superiore a 200 mila euro. Nel caso di inizio attività, occorre fare riferimento al volume di affari previsto dichiarato nel modello di richiesta di attribuzione del numero di partita IVA. Il regime dell'IVA per cassa, inoltre, non si applica ai contribuenti che rientrano nei regimi speciali IVA, cioè nel regime dei minimi (d'altronde tale regime non prevede l'IVA), nel regime delle nuove iniziative art. 13 L. 338/2000 (che prevede il versamento IVA solo a fine anno), in quello "monofase" (art. 74 DPR 633/1972), in quello del margine (commercio di beni usati) e in quello delle agenzie di viaggio.
D. Se rientro in queste condizioni, posso emettere TUTTE le fatture con IVA "per cassa" ?
R. Il regime si applica solo per le fatture emesse nei confronti di titolari di partita IVA, con eccezione delle fatture emesse nei confronti di clienti che applicano il regime dell'inversione contabile (es. subappalto nell'edilizia). Siccome il nuovo regime è una facoltà data ai contribuenti, è anche possibile scegliere di avvalersi del regime "per cassa" solo per alcune delle fatture emesse. A parte queste limitazioni, il regime può essere adottato sia da imprese (società, artigiani, ecc.) che da professionisti, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.
D. Cosa cambia per i miei clienti ?
R. Il cliente può detrarre l'IVA solo dopo che ha pagato la fattura. Però il cliente NON può rifiutare la fattura con l'IVA "per cassa".
D. Cosa succede in caso di pagamento parziale ?
R. L'IVA deve essere versata in proporzione alla somma incassata.
D. E se il cliente non mi paga ?
R. Decorso un anno dalla data di emissione della fattura (salvo che il cliente venga assoggettato a procedure fallimentari) occorre comunque versare l'IVA.
D. Come si calcola l'anno ?
R. Secondo le regole dell'art. 6 DPR 633/1972: per le prestazioni di servizi, dalla data della fattura; per le cessioni di beni, dalla data precedente tra quella di consegna o spedizione e quella di emissione della fattura.
D. E se sono io a non pagare il mio fornitore ?
R. Decorso l'anno, siccome l'IVA diviene esigibile da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 19 DPR 633/1972 è possibile detrarre comunque l'IVA sulla fattura ricevuta. La norma sembra paradossale, ma è confermata dal punto 4.2 della circolare 20/E del 30 aprile 2009.
D. Come faccio a scegliere in nuovo regime ?
R. E' sufficiente indicare sulle fatture per le quali si sceglie di applicare il nuovo regime la frase "IVA ad esigibilità differita art. 7 DL 185/08".
D. Devo rettificare la fattura: come faccio ?
R. Se la rettifica è in aumento (c.d. "nota debito") l'anno di differimento dell'IVA della nota debito si calcola comunque alla data della fattura originaria. Nel caso di rettifica in diminuzione ("nota credito") occorre tenere presente che le variazioni dovute ad accordi successivi sono ammesse ai fini IVA solo fino ad un anno dalla data dell'operazione originaria (art. 26 comma 3 DPR 633/1972)
D. Cosa succede se nel corso dell'anno supero i 200 mila euro di volume d'affari ?
R. Le fatture emesse successivamente avranno l'IVA ad esigibilità immediata. Non occorre nessun regolarizzo dei documenti già emessi: le fatture emesse prima del supero dei 200 mila euro di volume di affari rimangono con l'IVA "per cassa".
D. Cambia qualcosa per le fatture emesse agli enti pubblici ?
R. No. Queste fatture già beneficiavano del regime di esigibilità differita dell'IVA (art. 6 comma 5 DPR 633/1972), che continua ad applicarsi, essendo il regime naturale per tali operazioni. Tra l'altro è più favorevole rispetto all'IVA "per cassa", dal momento che non è soggetto al limite di differimento di un anno.
Regole fino al 30/11/2012 | Nuove regole dal 1/12/2012 | |
Opzione per il regime | Non è richiesta | E' necessaria un'opzione, che si desume dal comportamento tenuto dal contribuente (§1.2 del provvedimento 165764/2012) e viene esplicitata nella dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta |
Durata del regime | Non specificata | Almeno un triennio, con successiva proroga anno per anno |
Tipologia di controparti | Solo fatture emesse nei confronti di titolari di partita IVA | Idem |
Fatture emesse ad enti pubblici | Non è necessaria l'IVA per cassa in quanto esiste il regime dell'IVA differita previsto dall'art. 6 comma 5 DPR 633/1972 | Idem |
Indicazione del regime in fattura | Sì, condizione per applicare il regime | Sì, l'omessa indicazione costituisce violazione formale |
Termine di differimento del versamento IVA | Fino all'incasso, con il massimo di un anno, salvo fallimento del cliente nel corso di tale anno | Idem |
I soggetti che ricevono una fattura con IVA per cassa detraggono l'IVA di tale fattura: | Solo al momento del pagamento della fattura, salvo la regola dell'anno | Al ricevimento della fattura per i soggetti che applicano le regole IVA ordinarie; al pagamento della fattura per i soggetti che applicano l'IVA per cassa |
I soggetti che emettono fatture con IVA per cassa detraggono l'IVA sulle fatture dei propri fornitori: | Al ricevimento della fattura | Al pagamento della fattura, per tutte le fatture ricevute |
Applicazione dell'IVA per cassa solo su alcune delle fatture emesse | Possibile | Possibile ma non conveniente, dato che il rinvio della detrazione IVA sulle fatture fornitori si applica a tutte le fatture ricevute, anche nel caso di applicazione dell'IVA solo a parte delle fatture emesse |
(ultimo aggiornamento: 2 / 12 / 2012)
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