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Il regime fiscale per i contribuenti in regime forfetario - novità dal 2016

 

Il regime forfetario è stato sostituito dalla Flat Tax con effetto dal 1° gennaio 2019.

Per i primi commenti vedere sul blog dello studio questo post e questo.

In questa pagina il termine "regime dei minimi" si riferisce al regime riformato dalla Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016. Il regime introdotto dal DL 98/2011, che è stato in vigore per gli anni 2012-2014, poi prorogato per tutto il 2015 dal decreto "Milleproroghe" approvato il 20 febbraio 2015, viene indicato come "regime dei superminimi". Il relativo articolo di approfondimento è disponibile qui.

I testi delle leggi e dei documenti di prassi (circolari e risoluzioni ministeriali) citati nell'articolo sono reperibili on-line tramite il servizio di documentazione tributaria del CeRDEF, a cura del Ministero dell'Economia e Finanze.

 

Il regime originario (Legge di Stabilità per il 2015)

 L'art. 1 comma 54 legge 190/2014 stabiliva 4 condizioni per l'accesso al regime dei minimi:

  1. ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad un limite differenziato in funzione del codice ATECO relativo all'attività svolta;
  2. compensi a terzi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro per prestazioni di lavoro accessorio (voucher INPS), di lavoro dipendente e CoCoCo/CoCoPro, di lavoro prestato da coniuge e figli dell'imprenditore e per corrispettivi di associazione in partecipazione con apporto prevalente di lavoro;
  3. costo complessivo dei beni strumentali, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 20.000 euro
  4. ulteriori limitazioni quando oltre ai redditi con partita IVA, il soggetto percepisce redditi da lavoro dipendente e assimilati (CoCoCo/CoCoPro, pensioni, soci lavoratori di cooperative) di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR


Il regime rivisto (Legge di Stabilità per il 2016)

Dal momento che il regime introdotto nell'anno 2015 risultava risultava decisamente penalizzante rispetto al precedente regime dei "superminimi", dapprima quest'ultimo è stato ripristinato per le attività iniziate nel 2015 e, successivamente, il regime dei minimi forfetari è stato rivisto in senso più favorevole. Dal punto di vista normativo, la revisione è stata attuata sostituendo le parole all'interno del testo della legge 190/2014, per cui le nuove norme si sostituiscono a quelle che hanno disciplinato il regime forfetario nell'anno 2015, mentre i chiarimenti intercorsi (es. circolari) dovrebbero rimanere validi.

La prima revisione ha riguardato l'innalzamento del limite di ricavi / compensi previsti per le varie attività, innalzati tutti di 10.000 euro ad eccezione della classe 8, che è stata innalzata di 15.000 euro, mentre i coefficienti di redditività sono invece rimasti invariati. Limiti di ricavi / compensi e coefficienti di redditività in vigore dal 2016 sono riepilogati nella seguente tabella:

N.
Gruppo di settore
Codici ATECO 2007
Limite ricavi / compensi
Redditività
1
Industrie alimentari e delle bevande
(10-11)
45.000 40%
2
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7)- 47.9
50.000 40%
3
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
40.000 40%
4
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 - 47.89
30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 30.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

Ai fini del calcolo del limite dei ricavi non sono rilevanti i compensi dichiarati l'anno precedente per l'adeguamento agli studi di settore. Nel caso di inizio attività nel corso dell'anno, il limite continua a dover essere ragguagliato ad anno.

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, vale il limite più elevato tra quelli che si applicano alle singole attività. Ad esempio, se un soggetto effettua produzione (gruppo 1) e commercio ambulante di alimentari (gruppo 3), il limite di ricavi sarà 35.000 euro (limite del gruppo 1), da confrontare con la somma dei ricavi di entrambe le attività

Per il limite del valore dei beni strumentali, si applicano le seguenti regole:

Un'altra modifica in senso favorevole riguarda il caso del lavoratore autonomo che possiede anche redditi da lavoro dipendente o assimilati, incluse le pensioni. Dal 2016 viene richiesto che tali redditi siano inferiori a 30.000 euro complessivi, mentre è stata soppressa la previsione che i redditi con partita IVA fossero prevalenti rispetto ai redditi da lavoro dipendente. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la verifica della soglia è irrilevante.

Infine, per le nuove attività, l'agevolazione riguarda la riduzione della percentuale di tassazione dal 15% al 5% per l'anno di inizio attività e i 4 successivi in luogo della riduzione a 2/3 della base imponibile per l'anno di inizio e i 2 successivi, prevista nel 2015.

Come nel regime dei superminimi e nel regime dei minimi del 2008, sono esclusi dal nuovo regime dei minimi:


La tassazione: le nuove attività e quelle a regime

Il nuovo regime fiscale prevede un'aliquota di tassazione ai fini delle imposte sui redditi del 15%, che però viene ridotta al 5% per l'anno di inizio attività e i 4 successivi qualora l'attività intrapresa sia una "nuova attività".

Per le "nuove attività" sono confermate le regole già introdotte nel 2012 per i superminimi che, a loro volta, derivano dal regime agevolato per le nuove iniziative del 2000. Tali regole sono:


In sintesi: cosa cambia rispetto agli altri regimi fiscali?

La principale differenza rispetto al regime dei "superminimi" (ed al regime ordinario) risiede nel fatto che il reddito imponibile, sia ai fini fiscali che previdenziali, non è più determinato come differneza tra ricavi e costi dell'attività svolta, bensì come una percentuale fofetaria dei ricavi stessi.

Questo regime appare pertanto vantaggioso per i soggetti che, per la propria attività, sostengono costi in misura inferiore rispetto ai costi medi presunti (es. un soggetto che svolge un'attività che rientra nella classe 8 avrà un vantaggio ad aderire a questo regime se i costi che sostiene effettivi sono inferiori al 22% dei ricavi poiché assoggetterà a tassazione solo il 78% dei ricavi)


Il calcolo della tassazione

Le imposte sui redditi dei nuovi minimi sono determinate applicando ai ricavi o compensi la percentuale di redditività indicata nella tabella, sottraendo i contributi previdenziali per i quali il titolare non ha esercitato rivalsa e assoggettando il risultato ottenuto all'aliquota del 15% (o del 5%, per le nuove attività).

Ad esempio, nel caso di un agente di commercio che:

La tassazione sarà:

14.000 x 62% = 8.680 (reddito forfetario)
8.680 - 3.466 = 5.214 (reddito imponibile)
5.241 x 15% = 813 (imposta, arrotondata)

Se l'agente si trova nell'anno di inizio attività o in uno dei quattro successivi, la tassazione sarà:

5.421 x 5% = 271 (imposta, arrotondata)

Il reddito dei nuovi minimi è rilevante ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 DPR 917/1986) mentre non lo è per le detrazioni per lavoro dipendente e pensione (art. 13).


Ritenuta d'acconto

Il comma 67 della legge di Stabilità 2015 specifica che i nuovi minimi non subiscono la ritenuta d'acconto. Occorre indicare in fattura che le somme percepite si riferiscono ad un reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

Nelle slides presentate dall'Agenzia delle entrate a Telefisco 2015 e nella relazione accompagnatoria è stato inoltre indicato che il contribuente in regime forfetario non è sostituto di imposta, quindi non opera la ritenuta d'acconto sui pagamenti di compensi e provvigioni che effettua.


Opzione per il regime ordinario

Il regime dei minimi è un regime "naturale" in presenza dei requisiti. Nel caso in cui si voglia applicare il regime ordinario, è obbligatorio indicarlo nella prima dichiarazione fiscale da presentare successivamente alla scelta operata; tale scelta vincola il contribuente per almeno un triennio


Uscita dal regime dei minimi

L'uscita avviene con effetto dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni di accesso o si verifica una delle cause di esclusione. A differenza dei superminimi, non vi siono uscite con effetto retrodatato al 1° gennaio dell'anno in corso.

Il comma 72 disciplina (finalmente!) con precisione il passaggio dal regime dei minimi a quello e viceversa prevedendo che "al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi" e prevede analoga regola per il caso simmetrico.


Contributi previdenziali

Per i soli soggetti iscritti alle gestioni INPS artigiani e commercianti (la norma fa riferimento all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233), la base di calcolo dei contributi è il reddito così come determinato ai fini fiscali. Tali soggetti, a differenza di quanto è avvenuto per il 2015, tornano ad essere tenuti a versare il contributo sul minimale, con però la riduzione del 35%.


Regime transitorio

La riforma del regime dei minimi abroga esplicitamente:

I soggetti che al 31 dicembre 2014 applicano il regime dei superminimi (art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011) possono continuare ad applicarlo fino alla sua naturale scadenza (quinquennio o compimento del 35° anno di età). I soggetti che hanno iniziato nel 2015 una "nuova attività" in regime forfetario beneficiano della riduzione della tasazione al 5% per gli anni dal 2016 al 2019.


Le precisazioni della circolare 10/E/2016

La circolare 10/E del 4 aprile 2016 fornisce il chiarimento alla maggior parte dei dubbi che erano sorti nei primi mesi di applicazione del regime forfetario. Vediamo in dettaglio cosa prevede.


Accesso e permanenza nel regime

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività artistica, professionale o di impresa in forma individuale, che sono in possesso dei requisiti di ricavi, beni strumentali ecc. e che non ricadono in una delle cause di esclusione visti sopra. Possono accedervi i soggetti già in attività e la permanenza non è più soggetta a limiti temporali.

I soggetti già in attività che transitano nel regime forfetario non sono tenuto a comunicare il fatto all’Agenzia delle entrate né tramite modello AA9 né tramite dichiarazione IVA (§ 2.4.1 della circolare), fermo restando l’obbligo per artigiani e commercianti di comunicare all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno la scelta o conferma del regime per fruire della riduzione dei contributi fissi.

I soggetti che iniziano l’attività devono indicare la scelta del regime nel modello AA9; tale scelta non costituisce opzione (trattandosi di regime naturale) e non influisce sull’applicabilità del regime, ma la mancata indicazione è punita con la sanzione amministrativa per l’omissione di comunicazioni all’anagrafe tributaria.

Viceversa, in caso di opzione per l’applicazione del regime IVA ordinario, non occorre nessuna comunicazione preventiva, bensì occorre il comportamento concludente (emissione delle fatture con IVA e versamenti periodici) e l’indicazione a posteriori della scelta barrando la relativa casella nel quando VO della dichiarazione IVA

I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 con il regime dei minimi possono transitare dal 2016 nel regime forfetario fruendo della tassazione agevolata al 5% prevista per le nuove attività; i soggetti che hanno adottato il regime dei minimi prima del 2015 non hanno invece possibilità di cambiare (§ 3.1.2 della circolare)

Il superamento dei limiti di ricavi o il venir meno di uno dei requisiti determina sempre la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo; a differenza dei “vecchi minimi” non è più prevista la retrodatazione a inizio anno (§ 3.2). La disapplicazione a seguito di accertamento determina la fuoriuscita dall’anno successivo a quello oggetto di accertamento, anche se l’accertamento avviene successivamente (§ 3.3), “pertanto, qualora un accertamento relativo all’anno di imposta 2015 dovesse rendersi definitivo nel 2020, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2016.”


Operazione intracomunitarie

Analogamente ai “vecchi minimi”, le cessioni di beni intracomunitarie sono considerate operazioni interne, pertanto non soggette a Intrastat né a obbligo di iscrizione agli elenchi VIES; occorre solo indicare in fattura che l’operazione non costituisce operazione intracomunitaria. Sebbene la circolare indichi che in fattura deve essere riportata la dizione che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto1993, n. 331”, parrebbe più opportuno il riferimento allo “Special scheme for small enterprises” previsto dalla direttiva 2006/112/EC (artt. 281 e seguenti, in particolare art. 289).

Sul fronte acquisti di beni, invece, se gli acquisti sono inferiori a 10.000 euro annui, non vi sono adempimenti a carico del soggetto forfetario, il quale riceve fatture con l’applicazione dell’IVA del Paese del cedente. Se invece gli acquisti superano i 10.000 euro il soggetto forfetario deve iscriversi al VIES, integrare la fattura del fornitore comunitario senza diritto alla detrazione dell’IVA e presentare l’elenco Intra degli acquisti.

Per quanto concerne gli acquisti di servizi da soggetti non residenti (sia comunitari che extracomunitari), si applicano sempre gli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a 10.000 euro (integrazione fattura, versamento IVA e presentazione elenco Intra acquisiti.

Infine, per le prestazioni di servizio rese, si applicano le disposizioni dell’art. 7-ter DPR 633/1972, con presentazione dell’elenco Intra delle cessioni se i committenti sono comunitari soggetti di imposta.


Ritenute

I forfetari non operano né subiscono ritenute; hanno però l’obbligo di indicare nel modello UNICO il codice fiscale dei soggetti cui hanno pagato compensi che normalmente sarebbero soggetti a ritenuta d’acconto.

In caso di ritenute subite per errore (es. quelle operate dalle banche sui bonifici per ristrutturazioni edilizie), il forfetario può scheggerei di chiederne il rimborso oppure scomputarle nel proprio modello UNICO (per UNICO 2016, rigo RS40, “Ritenute regime di vantaggio casi particolari”)


Semplificazioni (?)

Sebbene “ai contribuenti che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un consistente vantaggio contabile” (§ 4.2.1), tali soggetti devono indicare nella dichiarazione dei redditi (§ 4.2.3) “le informazioni relative al tipo di attività svolta (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi,…)”, cioè tutti dati che sarebbe facilissimo desumere da una contabilità regolarmente tenuta e che invece bisogna ricostruire extracontabilmente- Oltretutto si tratta di dati completamente irrilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile, dal momento che tale importo si ottiene moltiplicando i ricavi conseguiti per la percentuale forfetaria di redditività in base all’attività svolta…


(ultimo aggiornamento: 1 / 5 / 2016)

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