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Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi

 

 

La normativa istituita dalla legge 244/2007 "finanziaria 2008", in vigore fino al 31 dicembre 2011

 

Questo articolo riguarda il regime fiscale per i contribuenti minimi istituto dalla legge 244/2007 ed applicabile agli anni di imposta 2008-2011. Per i regimi fiscali che lo sostituiscono con decorrenza 1° gennaio 2012, vedere in nuovo articolo.

 


D. Quali sono le condizioni per usufruire dell'agevolazione ?

R. Occorre aver conseguito non più di 30.000 euro di ricavi nell'anno precedente. Occorre inoltre:


D. Se faccio anche altri lavori, oltre a quello con la partita IVA, posso fruire del regime agevolato.

R. Di regola, sì. Le principali cause di esclusione sono la partecipazione in società di persone (Sas, Snc) e/o in studi associati (cioè i soggetti i cui redditi sono imputati ai soci "per trasparenza" ai sensi dell'art. 5 del TUIR) e la partecipazione in società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del TUR. Redditi da lavoro dipendente e da contratti a progetto non sono causa di esclusione dal regime agevolato


D. Se sono dipendente (o pensionato o lavoratore a progetto), mi conviene il regime dei minimi.

R. Generalmente sì. Siccome l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi viene applicata sul reddito prodotto con partita IVA con l'aliquota fissa del 20%, si evita di dover versare il conguaglio IRPEF che nasce dal cumulo del reddito di lavoro dipendente con quello di lavoro autonomo, in quanto tale cumulo fa aumentare l'aliquota IRPEF e, di conseguenza, la tassazione anche sul lavoro dipendente.


D. Come faccio a chiedere l'applicazione del regime agevolato ?

R. Per chi possiede già partita IVA, non è necessaria nessuna comunicazione preventiva, quello che conta è il comportamento tenuto e l'importo dei ricavi conseguiti, che deve restare nel limite dei 30.000 euro. Per chi apre partita IVA occorre invece barrare la casella relativa sul modello AA9/9.


D. Cosa indico in fattura per segnalare che rientro nel regime agevolato ?

R. La frase da riportare in fattura è "Fuori campo IVA art. 1 comma 100 Legge 244/2007".


D. Come cambiano le imposte con il regime semplificato ?

R. Il regime semplificato prevede, innanzitutto, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Ciò significa che i soggetti che scelgono tale regime emetteranno fatture senza applicazione dell'IVA e non potranno più detrarre l'IVA addebitata sulle fatture dai loro fornitori. L'IVA che non viene detratta diventa un costo riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.
Per quanto riguarda queste ultime, si applica un'imposta sostitutiva, con aliquota del  20%, sulla differenza data da incassi meno spese meno contributi previdenziali. Non si applicano più l'IRAP e le addizionali regionali e comunali delle imposte sui redditi e non si è soggetti agli studi di settore. Per contro, se non si possiedono altri redditi che rientrano nel regime fiscale ordinario (es. un contratto a progetto), si perdono le detrazioni relative a spese sanitarie, interessi sul mutuo ed assicurazioni sulla vita / pensioni integrative.
Ulteriori dettagli sull'argomento ed il confronto fra il carico fiscale esistente sono reperibili in questo articolo di approfondimento.


D. Come faccio a rinunciare al regime agevolato ?

R. Non è necessaria nessuna comunicazione, basta emettere le fatture con IVA.


D. Cosa succede se a fine anno mi accorgo di aver superato i 30.000 euro di ricavi ?

R. Dall'anno successivo si applica il regime fiscale ordinario, con gli adempimenti IVA, si diviene soggetti all'IRPEF ad aliquota progressiva ed alle relative addizionali regionale e comunale e all'IRAP. Se però si superano i 45.000 euro di ricavi, il regime sostitutivo cessa di aver efficacia dal 1° gennaio dell'anno in corso. Per maggiori dettagli, v. sotto.


D. Ci sono altri fatti che determinano l'uscita dal regime sostitutivo ?

R. Sì, sono: l'assunzione di dipendenti o collaboratori a progetto, l'avvalersi di associati in partecipazione che apportano lavoro, l'esportazione di merci, la partecipazione in società di persone ed il superamento dei 15.000 euro di valore di beni strumentali. In tutti questi casi, il regime ordinario decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo, senza applicazione di sanzioni.


D. Cosa cambia con le operazioni in regime di inversione contabile ?

R. Le operazioni in regime di inversione contabile sono gli acquisti senza applicazione dell'IVA che rientrano in particolari tipologie di attività. I più frequenti sono gli acquisti via internet ed i subappalti nell'edilizia. Finora il titolare di partita IVA che effettuava uno di questi acquisti riceveva una fattura senza IVA, la quale doveva essere integrata con l'applicazione dell'imposta italiana. Siccome l'IVA sugli acquisti è normalmente detraibile, il risultato è un giro a saldo zero (salvo il caso di acquisto via internet di libri) e gli adempimenti venivano inseriti direttamente nella vostra contabilità. Con il nuovo regime, siccome l'IVA sugli acquisti diventa interamente indetraibile, chi effettua un acquisto in regime di inversione contabile deve continuare ad integrare la fattura con l'IVA italiana, ma deve versare tale imposta entro il 16 del mese successivo a quello dell'acquisto.


D. Ho letto le "cessioni all'esportazione" e le "operazioni assimiliate" escludono dal regime semplificato. Che cosa sono ? Mi può capitare di fare queste operazioni ?

R. Le cessioni all'esportazione (art. 8 DPR 633/1972) sono le cessioni di beni con consegna o spedizione al di fuori del territorio dell'Unione Europea assimilandovi, questo proposito, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino (art. 71 DPR 633/1972) . La legge IVA tratta in modo analogo alle cessioni all'esportazione anche la cessione di mezzi di trasporto (art. 8-bis DPR 633/1972) destinati ad operare in territorio internazionale (es. aerei, navi, satelliti) ed i servizi connessi (art. 9 DPR 633/1972 - servizi doganali, trasporti internazionali, noli di navi). Sono inoltre assimilate alle cessioni all'esportazione(art. 72 DPR 633/1972) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ad ambasciate e consolati, comandi NATO, Commissione Europea, ONU e relative organizzazioni ad ai soggetti che svolgono un programma di ricerca finanziato dall'Unione europea.
Il problema riguarda in prevalenza chi effettua cessioni di beni, dal momento che non sempre può sapere a priori se venderà a clienti stranieri o meno. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, le operazioni non imponibili sono molto più limitate e riconducibili a specifiche attività (trasporti, spedizionieri doganali, servizi di manutenzione in porti e aeroporti). La non imponibilità prevista dall'articolo 72 nasce dall'esigenza di non far pagare l'IVA, che è un'imposta nazionale, a soggetti esteri ed organismi sovrannazionali, però anche la fatturazione in fuori campo IVA prevista dal regime semplificato raggiunge lo stesso scopo.
Da ultimo, ricordiamo che la prestazione di servizi, diversi da quelli connessi agli scambi internazionali, resi a soggetti domiciliati al di fuori dell'Italia e che li utilizzano al di fuori del territorio dello Stato costituisce un'operazione al di fuori del campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 DPR 633/1972, che non è di ostacolo al regime semplificato.


D. Cambia qualcosa per versamenti telematici delle imposte e conti correnti dei professionisti ?

R. No, anche i soggetti in regime semplificato sono tenuti a presentare il modello F24 tramite home banking o F24 on-line e, se svolgono attività professionale, sono stati soggetti all'obbligo di effettuare incassi e pagamenti dell'attività tramite strumenti bancari tracciabili, fino al 25 giugno 2008 (l'obbligo di utilizzo degli strumenti tracciabili è stato soppresso dal D.L. 112/2008) .


D. Nel caso dei professionisti che aderiscono al nuovo regime, si applica la ritenuta d'acconto ?

R. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del del decreto del ministero dell'economia è stata definitivamente confermata, per i professionisti, l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% anche nel caso di scelta del regime semplificato. Le ritenute subite verranno scomputate dall'imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi.


D. Se scelgo il regime semplificato, devo versare gli acconti per il 2008, se questi sono dovuti in base alle imposte relative al 2007 ?

R. Sì. Se l'imposta sostitutiva del 20% è inferiore agli acconti versati, eventuali crediti saranno poi fatti valere in compensazione in sede di modello UNICO 2009.


D. I contribuenti minimi devono versare gli acconti dell'imposta sostitutiva, come avviene ad esempio con gli acconti IRPEF ?

R. Sì. Gli acconti dell'imposta sostitutiva seguono le stesse regole degli acconti IRPEF. Però, nel caso si sia soggetti a ritenuta d'acconto, dato che questa è pari al 20% delle somme incassate e l'imposta è pari al 20% di incassi meno spese, l'acconto dell'imposta sostitutiva non è dovuto. Ovviamente, nel caso di iscrizione alla Gestione separata INPS L. 335/1995 sono dovuti gli acconti dei contributi, secondo le regole previste per questi.


D. Se nell'anno ho già emesso fatture con IVA, posso stornarle e riemetterle senza IVA per aderire al nuovo regime ?

R. Sì. Come confermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 7/E/2008, è possibile emettere nota di variazione ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972, rimborsando al cliente l'IVA incassata.


D. I medici, che emettono fatture senza IVA, applicano la marca da bollo da 1,81 euro. Devo farlo anch'io ?

R. Sì. L'articolo 13 della Tariffa relativa all'imposta di bollo (DPR 643/1972) prevede che le fatture senza addebito di IVA siano soggette ad imposta di bollo di 1,81 euro, se di importo superiore a 77,47 euro.
La possibilità di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, effettuando un versamento periodico al fisco sulla base dei documenti assoggettati a bollo, è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate; l'imposta di bollo sulle fatture emesse deve essere pertanto assolta applicando la marca da bollo (oggi detta "contrassegno telematico") sulla copia del documento inviata al cliente. In conseguenza di questo obbligo, è necessario consegnare o spedire al cliente una copia cartacea della fattura.


D. In caso di uscita dal regime dei minimi in corso d'anno per supero dei 45.000 euro come riemetto le fatture ai miei clienti ?

R. Se lo scorporo IVA riguarda operazioni rese a consumatori finali, siccome il totale del pagamento non cambia, lo scorporo IVA non produce conseguenze.

Se il soggetto che esce dal regime dei minimi svolge un'attività di lavoro autonomo per cui si applica la ritenuta d'acconto, lo scorporo IVA riduce il compenso e, di conseguenza, la ritenuta d'acconto dovuta. Il cliente dovrà quindi rimborsare al soggetto che esce dal regime dei minimi la ritenuta operata in eccesso.

Descrizione Minimi Ordinario Differenza
Compenso 600,00 495,87 -104,13
IVA 21% 0,00 104,13 104,13
Totale fattura 600,00 600,00 0,00
RItenuta d'acconto 20% -120,00 -99,17 -20,83
Netto a pagare 480,00 500,28 20,83

Nel primo caso la ritenuta d'acconto è il 20% di 600,00 euro; nel secondo caso, dovendo scorporare l'IVA dal corrispettivo dell'operazione, sarà il 20% di 495,87. Questo fenomeno si verifica in quanto la ritenuta d'acconto per i professionisti, che inizialmente sembrava non dovesse applicarsi, analogamente a quanto avviene per le altre imposte sostitutive dell'IRPEF (es. imposta del 10% sulle nuove iniziative), è invece stata prevista dal decreto ministeriale 2 gennaio 2008 (v. sopra).

Se gli importi che sono stati fatturati dal soggetto che esce dal regime dei minimi erano determinati in funzione di altri valori (es. provvigioni sulle vendite), la riduzione dell'importo a seguito dello scorporo dell'IVA determina ovviamente il diritto ad emettere una fattura di conguaglio.


D. E se ho altri dubbi ?

R. E' possibile consultare:

 

 

 

(ultimo aggiornamento: 24 / 12 / 2011)

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