Info » | |
Risorse » |
Le spese soggette alle nuove regole di deducibilità sono quelle definite all'art. 108 c. 2 DPR 917/1986, ossia le erogazioni gratuite di beni o servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento tende a generare benefici, anche potenziali, per l'impresa o corrisponde a prassi di settore.
Tali spese vengono classificate in tre gruppi:
Tra le spese di rappresentanza, il decreto individua (art. 1 c. 1):
Tali spese sono deducibili per un importo correlato ai ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e così calcolato (art. 1 c. 2):
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute negli esercizi anteriori a quello in cui si conseguono i primi ricavi possono essere dedotte in tale esercizio e nel successivo, sempre nel rispetto dei limiti di cui sopra (art. 1 c. 3)
Rimane la deucibilità integrale dei beni di valore unitario non superiore a 50 euro, ceduti gratuitamente (art. 1 c.4): di tali beni non si tiene conto per il calcolo del limite previsto dal 2° comma. Questa norma non si applica ai servizi.
Non costituiscono "spese di rappresentanza" e, di conseguenza, non sono soggette al limite di deducibilità le spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per ospitare clienti (anche potenziali) in occasione di fiere, mostre ed eventi simili e visite a sedi e stabilimenti dell'impresa, le spese di viaggio sostenute dall'imprenditore individuale per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili e le spese delle imprese che organizzano tali eventi. La deducibilità delle spese di ospitalità è subordinata alla tenuta di documentazione dalla quale risultino le generalità dei soggetti ospitati, durata e luogo della manifestazione e natura delle spese sostenute (art. 1 c. 5). E' invece esclusa la deducibilità integrale delle spese di ospitalità per soggetti diversi dai clienti (anche potenziali), quali fornitori o agenti.
Siccome non è consentita la detrazione IVA per le spese classificate come "spese di rappresentanza" ai fini delle imposte sui redditi (art. 19-bis-1 lett. h DPR 633/1972), la classificazione di una spesa all'interno del primo gruppo comporta l'indetraibilità IVA. Pertanto, le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, che sono classificate come spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 1 c. 1 del presente decreto, non danno diritto alla detrazione IVA, in deroga alla regola generale di detrazione IVA per tali servizi, introdotta il 1° settembre 2008.
La circolare 34/E del 13 luglio 2009 chiarisce alcuni aspetti relativi alla deducibilità delle spese di ospitalità.
Innanzitutto vengono considerate "inerenti" le spese sostenute e documentate per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore (paragrafo 3). Perché una spesa rivesta il carattere di "spesa di rappresentanza" deve avere lo scopo di pubblicità, propaganda o pubbliche relazioni, anche verso soggetti non necessariamente "commerciali", quali possono essere associazioni di categoria e enti pubblici (paragrafo 3.2). La ragionevolezza della spesa (paragrafo 3.3) deve essere valutata con riferimento ai ricavi che si generano dall'attività e/o alle pratiche di settore.
(22 / 7 / 2009)
© 2000 - 2024 Riccardo Sclavi & Studio Sclavi - p.IVA 11411650150