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Il ravvedimento operoso

 

Principali regole in vigore nel 2026


Violazione Termine Riduzione della sanzione
Omesso versamento imposta (anche a titolo di acconto) Entro 14 giorni dall'omissione o dall'errore 0,083% per ogni giorno di ritardo, da arrotondare alla seconda cifra decimale (1 giorno = 0,08%; 2 giorni = 0,17%; 3 giorni = 0,25%; 4 giorni = 0,33% ecc.)
Dal 15° al 30° giorno dall'omissione o dall'errore 1,25% ossia 1/10 del 12,5%
Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione oppure entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore 1,39% ossia 1/9 del 12,5%
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore 3,13% ossia 1/8 del 25%
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 1 anno dall'omissione o dall'errore 3,57% ossia 1/7 del 25%
Omessa presentazione della dichiarazione Entro 90 giorni dal termine di presentazione 1/10 del minimo
Oltre non ravvedibile
Ravvedimento durante l'accertamento Dopo lo schema di atto previsto per il contraddittorio non preceduto da verbale di constatazione (PVC) e senza domanda di adesione del contribuente 1/6 del minimo
Dopo il verbale di constatazione, senza che sia inviata la comunicazione di adesione e comunque prima dello schema di atto per il contraddittorio 1/5 del minimo
Dopo lo schema di atto per il contraddittorio preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione 1/4 del minimo

La sanzione per omesso o insufficiente versamento è pari:

per cui, ad esempio, il ritardo da 15 a 30 giorni comporta la maggiorazione del 1,25% (un decimo del 12,5%) mentre il versamento eseguito oltre il 90° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al tributo comporta la maggiorazione del 3,13% (un ottavo del 25%).

La sanzione per infedele dichiarazione è pari al 70% delle imposte relative ai redditi non dichiarati, con un minimo di 150 euro.

La sanzione per dichiarazione presentata con ritardo fino a 90 giorni ammonta a 250 euro. La sanzione ridotta in caso di ravvedimento ammonta a 25 euro (1/10 del minimo).

I giorni di ritardo sono giorni "di calendario"; nel caso del ravvedimento non opera la proroga al primo giorno lavorativo successivo per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo. Se il trentesimo giorno cade di sabato o di domenica, il regolarizzo eseguito il lunedì successivo comporta l'applicazione della sanzione per i ritardi oltre 30 giorni.

Oltre alle sanzioni, sono dovuti gli interessi legali sulle somme versate in ritardo, in funzione dei giorni di ritardo. Il tasso di interesse legale è il seguente:

Secondo le circolari 180/E/1998 e 42/E/2016 (paragrafo 4.2), per la determinazione di sanzione, quando è graduale (es. versamento tardivo), e interessi occorre fare riferimento al momento dell'adempimento; per la riduzione della sanzione occorre fare riferimento al momento di versamento della stessa. Ad esempio, per un versamento in scadenza il 16 maggio ma eseguito il 20 maggio e regolarizzato il 30 giugno



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