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Violazione | Termine | Riduzione della sanzione |
Omesso versamento imposta (anche a titolo di acconto) | Entro 15 giorni dall'omissione o dall'errore | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
Dal 15° al 30° giorno dall'omissione o dall'errore | 1/10 del minimo | |
Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione oppure entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore | 1/9 del minimo | |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore | 1/8 del minimo | |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore (solo tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate) | 1/7 del minimo | |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore (solo tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate) | 1/6 del minimo | |
Omessa presentazione della dichiarazione | Entro 90 giorni dal termine di presentazione | 1/10 del minimo |
Oltre | non ravvedibile |
La sanzione per omesso o insufficiente versamento è pari al 15% se il ritardo è fino al 90 giorni dell'importo non versato e del 30% per ritardi oltre i 90 giorni per cui, ad esempio, il ritardo da 15 a 30 giorni comporta la maggiorazione del 1,5% (un decimo del 15%) mentre il versamento eseguito oltre il 90° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al tributo comporta la maggiorazione del 3,75% (un ottavo del 30%).
La sanzione per infedele dichiarazione è pari al 90% delle imposte relative ai redditi non dichiarati per cui il ravvedimento in risposta all'invito alla compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate (che viene notificato decorsi più di 2 anni dopo la dichiarazione) comporta la maggiorazione del 15% (1/6 del 90%).
La sanzione per dichiarazione presentata con ritardo fino a 90 varia dal 120% al 240% delle imposte dovute, con il minimo di 250 euro. La sanzione ridotta in caso di ravvedimento ammonta a 25 euro (1/10 del minimo).
I giorni di ritardo sono giorni "di calendario"; nel caso del ravvedimento non opera la proroga al primo giorno lavorativo successivo per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo. Se il trentesimo giorno cade di sabato o di domenica, il regolarizzo eseguito il lunedì successivo comporta l'applicazione della sanzione per i ritardi oltre 30 giorni.
Oltre alle sanzioni, sono dovuti gli interessi legali sulle somme versate in ritardo, al tasso dell'1,25% annuo e in funzione dei giorni di ritardo. Negli anni scorsi questa posta non assumeva particolare rilevanza in quanto il tasso di interesse legale è stato dello 0,05% per il 2020 e dello 0,01% per il 2021.
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