Info »
Risorse »

 

Applicazione delle ritenute alla fonte

Tipo di redditi:

Lavoro dipendente
Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente
Lavoro autonomo abituale
Collaborazioni coordinate e continuative
Lavoro autonomo occasionale
Lavoro autonomo abituale corrisposto a non residenti
Provvigioni
Trattamento di fine rapporto di agenzia
Diritti d'autore
Dividendi

Scomputo delle ritenute subite

Redditi da lavoro dipendente

Le ritenute sono operate da tutti i datori di lavoro (imprese commerciali o agricole, professionisti, società di qualunque tipo, enti pubblici e privati, amministratori condominiali) che corrispondono salari, stipendi, pensioni e simili.

La ritenuta deve essere operata secondo l'aliquota IRPEF per scaglioni, tenuto conto delle detrazioni spettanti al soggetto che percepisce le somme. In questo modo, se il lavoratore non ha altri redditi, a fine anno l'ammontare delle ritenute effettuate dal datore di lavoro corrisponde esattamente all'imposta dovuta dal lavoratore, con la conseguente esenzione di quest'ultimo da qualsiasi obbligo di dichiarazione dei redditi e versamento di imposta.

I codici di versamento più frequenti sono:

Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente

Le ritenute sono operate da tutti i datori di lavoro (imprese commerciali o agricole, professionisti, società di qualunque tipo, enti pubblici e privati, amministratori condominiali) che corrispondono le indennità di fine rapporto.

La ritenuta deve essere operata come segue:

  1. si determina calcola il TFR complessivo, depurandolo, per la parte maturata dal 1.1.2001 della rivalutazione già tassata tramite l'imposta sostitutiva dell'11% e delle quote destinate a forme pensionistiche complementari
  2. si divide il TFR per il numero di anni e mesi durante cui è maturato e lo si moltiplica per 12
  3. si calcola l'aliquota IRPEF media corrispondente a tale reddito
  4. si applica l'aliquota alla base imponibile che risulta da (TFR1 - 309,87 x n1) + (TFR2 - R)

Dove:

TFR1 = TFR maturato fino al 31.12.2000

309,87 = deduzione vigente con la precedente normativa

n1 = numero di anni di lavoro maturati fino al 31.12.2000

TFR2 = TFR maturato dal 1.1.2001

R = rendimento finanziario

I codici di versamento più frequenti sono:

Lavoro autonomo abituale

Le ritenute sono operate dai soggetti che esercitano attività di impresa (artigiani, commercianti, ditte individuali), dalle società e dagli enti di ogni tipo, dai professionisti e dagli amministratori di condominio.

La ritenuta deve essere operata con l'aliquota del 20% applicata al 100% del compenso corrisposto.

N.B.: per i compensi corrisposti a lavoratori NON residenti in Italia, vedi sotto.

I codici di versamento più frequenti sono:

Collaborazioni coordinate e continuative

Le ritenute sono operate dai soggetti che esercitano attività di impresa (artigiani, commercianti, ditte individuali), dalle società e dagli enti di ogni tipo, dai professionisti e dagli amministratori di condominio.

Dal 1° gennaio 2001 la ritenuta deve essere operata secondo l'aliquota IRPEF per scaglioni, tenuto conto delle detrazioni spettanti al soggetto che percepisce le somme. Il committente non è obbligato a tenere conto di eventuali altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa del percipiente o di eventuali pensioni ai fini della determiazione dell'aliquota da applicare.

I codici di versamento più frequenti sono:

Lavoro autonomo occasionale

Le ritenute sono operate dai soggetti che esercitano attività di impresa (artigiani, commercianti, ditte individuali), dalle società e dagli enti di ogni tipo, dai professionisti e dagli amministratori di condominio.

La ritenuta deve essere operata con l'aliquota del 20% applicata al 100% del compenso corrisposto.

I codici di versamento più frequenti sono:

Lavoro autonomo abituale (lavoratore non residente)

Le ritenute sono operate dai soggetti che esercitano attività di impresa (artigiani, commercianti, ditte individuali), dalle società e dagli enti di ogni tipo, dai professionisti e dagli amministratori di condominio.

La ritenuta deve essere operata con l'aliquota del 30% applicata al 100% del compenso corrisposto. La ritenuta è a titolo definitivo (esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore in Italia).

I codici di versamento più frequenti sono:

Provvigioni

Le ritenute sono operate dai soggetti che esercitano attività di impresa (artigiani, commercianti, ditte individuali), dalle società e dagli enti di ogni tipo, dai professionisti e dagli amministratori di condominio. Sono escluse le imprese agricole.

La ritenuta deve essere operata con l'aliquota del 1° scaglione IRPEF (attualmente 23%) applicata al 20% dell'ammontare corrisposto (se l'agente dichiara di avvalersi di collaboratori o dipendenti continuativi) oppure al 50% dell'ammontare (agente che opera da solo).

I codici di versamento più frequenti sono:

Trattamento fine rapporto di agenzia

Le ritenute sono operate dai soggetti che esercitano attività di impresa (artigiani, commercianti, ditte individuali), dalle società e dagli enti di ogni tipo, dai professionisti e dagli amministratori di condominio. Sono escluse le imprese agricole.

La ritenuta deve essere operata con l'aliquota del 20% applicata al 100% dell'ammontare corrisposto.

I codici di versamento più frequenti sono:

Diritti d'autore

Le ritenute sono operate dai soggetti che esercitano attività di impresa (artigiani, commercianti, ditte individuali), dalle società e dagli enti di ogni tipo, dai professionisti e dagli amministratori di condominio. Sono escluse le imprese agricole.

La ritenuta deve essere operata con l'aliquota del 20% applicata:

I codici di versamento più frequenti sono:

Dividendi

Dal 1° luglio 1998 non si applica più la ritenuta d'acconto sui dividendi, che devono, quindi, essere dichiarati nel modello UNICO, con le seguenti eccezioni:

I codici di versamento più frequenti sono:

Scomputo delle ritenute subite

L'articolo 22 comma 1 lettera c) del DPR 917/1986 prevede che "dall'imposta [...] si scomputano [...] le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo". L'Agenzia delle entrate, in sede interpretativa, ha in passato più volte negato la possibilità di scomputo delle ritenute subite in assenza di certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, nonostante, tra l'altro, il parere contrario della Cassazione (sentenza 8806/1996) la quale ha sottolineato che il soggetto che subisce la ritenuta non ha nessun potere di controllo né sul rilascio della certificazione né sul versamento all'erario della somma trattenuta.

Tale posizione viene superata nella risoluzione 68/E/2009, che legittima il soggetto che ha subito la ritenuta allo scomputo anche in assenza di certificazione qualora sia in grado di dimostrare che la ritenuta è stata operata all'atto del pagamento. Ai fini della prova, questi deve dimostrare solamente di aver incassato il netto della fattura, tramite, ad esempio, l'esibizione della fattura stessa e dei documenti bancari relativi alla somma incassata.

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

© 2000 - 2024 Riccardo Sclavi & Studio Sclavi - p.IVA 11411650150