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| Argomento | : CC.GG. |
| Oggetto | : vidimazione annuale società e libri |
| Provvedimento | : |
| Fonte | : del 23/02/1996 pag. 19 |
| Siccome il curatore non è tenuto alle scritture previste dall'art. 2214 c.c. ma a quelle previste dall'art. 38 l. fall. (che devono essere "vidimate dal giudice delegato, senza spese"), non è soggetto alla tassa. Per le vidimazione fatte prima del 6/3 le CCIAA e i notai non possono richiedere l'esibizione della ricevuta di versamento, dopo sì. |
| Data scheda | : 23/02/1996 |
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