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| Argomento | : Accertamento |
| Oggetto | : tassazione titoli di stato |
| Provvedimento | : |
| Fonte | : Inf. Pirola pag. 1523 |
| Persone fisiche residenti non imprenditori: si passa da ritenuta a titolo di imposta a imposta sostitutiva (in pratica non cambia niente) Persone fisiche residenti imprenditori: rientra nel reddito di impresa, l'imposta sostitutiva si considera acconto sull'imposta sul reddito. Persone giuridiche residenti imprenditori: non subiscono prelievo all'incasso della cedola. Non residenti (tutti): non subiscono prelievo, a patto che risiedano in stati con cui esistono convenzioni contro le doppie imposizioni ed accordi che permettono all'amministrazione italiana di acquisire informazioni. Residenti nei paradisi fiscali: si applica l'imposta sostitutiva del 12,5% Altri soggetti: sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% enti pubblici esenti IRPEG, fondi collettivi di diritto italiano, fondi lussemburghesi, fondi pensione, fondi immobiliari chiusi, Sicav. L'imposta viene trattenuta dagli intermediari, non dagli emittenti. Chi, soggetto all'imposta sostitutiva, non subisce la trattenuta, deve indicare il reddito nella successiva dichiarazione e versare l'imposta con le stesse modalità delle imposte sui redditi. |
| Data scheda | : 19/04/1996 |
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