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| Argomento | : Accertamento |
| Oggetto | : accertamento bancario |
| Provvedimento | : Circolare 116/E del 10/05/1996 |
| Fonte | : Inf. Pirola del 01/07/1996 pag. 2508 |
| 1) richiesta di informazioni al contribuente: il contribuente può non rispondere, la cosa serve solo a velocizzare l'iter. 2) richiesta agli intermediari, previ autorizzazione del direttore regionale delle entrate, del comandante di Zona della G. di F. o del direttore del Secit. L'autorizzazione viene concessa con riferimento "alla prevedibile proficuità dell'indagine" e "può essere negata nel caso in cui non ne sussistano i presupposti". La richiesta deve indicare con precisione il contribuente cui si riferisce ed è fatto divieto agli uffici di utilizzare le informazioni relative a contribuenti diversi di cui dovessero eventualmente venire in possesso. 3) invio alle banche di questionari per ulteriori dati o notizie di carattere specifico 4) l'accesso presso le banche è consentito solo se i dati richiesti con i questionari non sono stati inviati entro i termini o sono incompleti. Sono esclusi dalla verifica i rapporti con le banche che non rientrano nella tipologia dei "conti", quali, es. i certificati di deposito. |
| Data scheda | : 27/06/1996 |
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