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| Argomento | : Accertamento |
| Oggetto | : contabilità inattendibile |
| Provvedimento | : Regolamento del 02/08/1996 |
| Fonte | : Sole 24 ore del 03/08/1996 pag. 17 |
| Il provvedimento si compone di 3 articoli: 1) irregolarità che determinano inattendibilità per imprese 2) variabili da considerare per lavoratori autonomi 3) possibilità che il contribuente faccia pervenire all'ufficio imposte una relazione redatta da un professionista abilitato (ex art. 74 c. 4 l 30/12/91 n. 413) nella quale si attesta che le irregolarità sono solo formali. Per artisti e professionisti, sono rilevanti solo le irregolarità sostanziali (omissioni) che possono essere connesse con fenomeni evasivi. Per le imprese sono rilevanti anche errate rappresentazioni in contabilità di disponibilità liquide, rapporti con creditori e debitori, versamenti e prelevamenti del titolare e dei soci. Perché la contabilità sia inattendibile, gli scostamenti e le omissioni devono essere superiori al 10% delle voci verificate. In ogni caso la contabilità è presunta inattendibile se le irregolarità superano i 50 ML, mentre è attendibile se queste sono inferiori ai 5 ML, indipendentemente dalla percentuale. |
| Data scheda | : 05/08/1996 |
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