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| Argomento | : Bollo |
| Oggetto | : assegno bancario senza data |
| Provvedimento | : Sent. Cassaz. 6469 del 18/07/1996 |
| Fonte | : Sole 24 ore del 19/11/1996 pag. 21 |
| L'assegno bancario privo di uno o più requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 (*) del RD 21/12/33 n. 1736 è da considerarsi una cambiale, quindi le sanzioni per l'imposta di bollo evasa sono da 20 a 50 volte il bollo non applicato. Non è postdatato l'assegno che reca una data successiva di non oltre 4 giorni e che tale data sia giustificata dal tempo necessario per la consegna al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione all'incasso. (*) gli elementi sono: - denominazione di "assegno bancario" - ordine incondizionato di pagare una somma determinata - nome di chi è designato a pagare - indicazione della data e del luogo dove è stato emesso l'assegno. |
| Data scheda | : 19/11/1996 |
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