
| Info » | |
| Risorse » |
| Argomento | : Accertamento |
| Oggetto | : società di comodo - valore attivo |
| Provvedimento | : Circolare Assonime 46 del 22/04/1997 |
| Fonte | : Sole 24 ore del 01/05/1997 pag. 10 |
| Il valore dei ricavi deve essere confrontato con il valore dell'attivo. - aliquota 1%: valore dei titoli azionari, quote di partecipazione al capitale di società di capitali, altre partecipazioni e altri titoli in serie o in massa. Si considerano anche i crediti da finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi. Non si considerano le azioni proprie (anche se nel bilancio CEE sono iscritte all'attivo), le quote di partecipazione in società di persone e i crediti verso l'erario per rimborsi di imposte. - aliquota 4%: immobili e terreni indicati fra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale (NON gli immobili - merce) o in leasing, anche se nell'esercizio non vengono utilizzati (es. immobile non locato), navi destinate ad attività commerciali o alla pesca. Sono esclusi i beni posseduti in comodato o in locazione semplice. - aliquota 15%: tutte le altre immobilizzazioni, quali impianti, macchinari e attrezzature, brevetti e spese di impianto e ampliamento. Sono esclusi i beni posseduti a titolo di locazione semplice o di noleggio. Il valore dei beni deve essere determinato ai sensi dell'art. 76 DPR 917 (valore di carico del cespite e non valore netto contabile, quindi si considerano produttivi di reddito anche i beni completamente ammortizzati) ed essere ragguagliato in base ai giorni di effettivo possesso. -> esistono problemi per i beni riscattati dai leasing, perché il loro valore dovrebbe essere considerato pari al prezzo di riscatto. |
| Data scheda | : 07/05/1997 |
| © 2003 - 2010 Studio Sclavi - le informazioni qui riportate sono libere elaborazioni ed interpretazioni delle fonti citate, si intendono solo per consultazione e, anche se si è fatto ogni sforzo per mantere l'archivio aggiornato, non si assume alcun impegno riguardo alle stesse. E' sempre opportuna la verifica della fonte e del provvedimento citati. |
© 2000 - 2010 Riccardo Sclavi & Studio Sclavi - p.IVA 11411650150