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Argomento : Accertamento
Oggetto : scadenze rilascio cud e certificazioni ritenute
Provvedimento : D.P.R. 322/98
Fonte : Sole 24 ore del 05/04/2003 pag. 20

 

A seguito della modifica dell'articolo 4 DPR 322/98, certificazioni delle ritenute d'acconto operate e rilascio dei CUD a dipendenti e collaboratori devono avvenire entro il 15 di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nell'anno, il CUD deve essere rilasciato entro 12 giorni dalla richiesta da parte del dipendente.

Viene, inoltre, ripristinata la possibilità di trasmettere il modello 770 semplificato da parte di due soggetti diversi (es. redditi da lavoro dipendente, trasmesso dal consulente del lavoro, e redditi da lavoro autonomo + versamenti, trasmesso dal commercialista).

 

Data scheda : 06/04/2003


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