
| Info » | |
| Risorse » |
| Argomento | : Cooperative |
| Oggetto | : norme statutarie da adeguare |
| Provvedimento | : |
| Fonte | : Sole 24 ore del 28/08/2004 pag. 17 |
| 1) QUOTE / AZIONI Il valore della quota o della singola azione non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro. Nessun socio persona fisica può detenere quote o azione per un importo superiore a 100.000 euro. Non esistono limiti per i soci sottoscrittori di strumenti finanziari emessi dalla cooperativa. 2) RISTORNI Possono essere erogati direttamente ai soci in denaro o indirettamente, tramite aumento gratuito del capitale; lo statuto può limitarsi ad indicare i principi generali, lasciando al regolamento l'individuazione delle modalità, che non possono prescindere dall'apporto dei soci e dal risultato di esercizio 3) PICCOLE COOPERATIVE Sono soppresse e devono trasformarsi in cooperative "ordinarie" (art. 111 septies norme di attuazione) entro il 31/12/2004. Tuttavia le cooperative già costituite con almeno 3 soci persone fisiche continuano a rimanere in vita applicando, per quanto possibile, le norme sulle cooperative "ordinarie" 4) NORME APPLICABILI Il rinvio avviene alle norme sulle SpA; in sede di adeguamento dello statuto è possibile prevedere il rinvio alle norme sulle Srl se il numero dei soci è inferiore a 20 o se l'attivo dello stato patrimoniale non supera un milione di euro (è sufficiente non superare uno solo dei limiti per applicare il rinvio alle norme sulla Srl) 5) VOTO Il diritto di voto in assemblea può essere attribuito in proporzione allo scambio mutualistico, se i soci sono imprese. Lo statuto può prevedere che alcuni amministratori devono appartenere ad alcune categorie di soci. |
| Data scheda | : 07/09/2004 |
| © 2003 - 2010 Studio Sclavi - le informazioni qui riportate sono libere elaborazioni ed interpretazioni delle fonti citate, si intendono solo per consultazione e, anche se si è fatto ogni sforzo per mantere l'archivio aggiornato, non si assume alcun impegno riguardo alle stesse. E' sempre opportuna la verifica della fonte e del provvedimento citati. |
© 2000 - 2010 Riccardo Sclavi & Studio Sclavi - p.IVA 11411650150