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| Argomento | : Contenzioso |
| Oggetto | : condanna alle spese per l'ente che non agisce in autotutela |
| Provvedimento | : Decis. C.Trib. Pisa del 14/04/2008 |
| Fonte | : Sole 24 ore del 05/05/2008 pag. 33 |
| Nel caso in cui il contribuente debba intraprendere un contenzioso tributario che si concluda con "cessata materia del contendere" diversa da una delle forme di definzione dell'accertamento previste dalla legge. Nel caso in esame, il contribuente aveva già pagato l'imposta ma ha ricevuto ugualmente l'iscrizione a ruolo ed il comune non ha annullato l'atto in autotutela. La Corte Costituzionale con sentenza 274/05 ha dichiarato illegittimo il 3° comma dell'art. 46 D. Lgs 546/92: secondo la Consulta la dichiarazione della compensazione delle spese quando il giudizio si estingue per cessata materia del contendere "diversa dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge" determina un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere l'atto che deve essere impugnato in sede di contenzioso e, in particolare, un ingiustificato pregiudizio per la parte privata. |
| Data scheda | : 11/05/2008 |
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