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| Argomento | : Accertamento |
| Oggetto | : dichiarazione integrativa a favore del contribuente |
| Provvedimento | : Circolare 46/E del 03/11/2009 |
| Fonte | : Sole 24 ore del 07/12/2009 pag. 5 |
| In conformità a quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 15063 del 25/10/2002, l'agenzia delle entrate, con la circolare in oggetto, riconosce la possibilità di presentare dichiarazione integrativa favorevole entro il termine di decadenza dell'accertamento, ossia entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Tuttavia, mentre la presentazione della dichiarazione integrativa entro i termini della dichiarazione successiva dà diritto all'utilizzo in compensazione del maggior credito risultante (comma 8-bis art. 2 DPR 322/1998) la presentazione oltre il tale termine, ai sensi del comma 8 art. 2 DPR 322/1998 comporta: - la necessità di presentare istanza di rimborso per il maggior credito risultante; - l'applicazione delle sanzioni "piene" edittatli per dichiarazione tardiva. |
| Data scheda | : 18/12/2009 |
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