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Argomento: Imposte dirette
Oggetto: Regime per cassa
Provvedimento: Legge bilancio 2017
Fonte: Sole 24 ore del 21/12/2016 pag. 43

 

Con la riscrittura dell’art. 66 TUIR il regime di cassa semplificato diventa il regime naturale per le imprese in contabilità semplificata. Il reddito viene determinato sottraendo dai ricavi incassati i costi pagati, aggiungendo i proventi da autoconsumo, i proventi degli immobili non strumentali e i dividendi. Non sono più rilevanti le rimanenze iniziali e finali, salvo la deduzione nel 2017 delle rimanenze finali contabilizzate nel 2016, ultimo anno per il quale si è applicato il regime di competenza.

I limiti dimensionali per la contabilità semplificata sono 400 mila euro di ricavi per le imprese che svolgono prestazioni di servizi e 700 mila euro per le altre attività.

Per non applicare il regime per cassa e continuare a determinare il reddito per competenza occorre optare per la contabilità ordinaria il quale vale per l’anno per il quale viene esercitata l’opzione e per i due successivi (anche se ciò è in contrasto con l’art. 3 DPR 442/1997 che prevede validità annuale per le opzioni contabili).

 

Data scheda: 24/12/2016

 


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