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Argomento | : Imposte dirette |
Oggetto | : Regime per cassa |
Provvedimento | : Legge bilancio 2017 |
Fonte | : Sole 24 ore del 21/12/2016 pag. 43 |
Con la riscrittura dell’art. 66 TUIR il regime di cassa semplificato diventa il regime naturale per le imprese in contabilità semplificata. Il reddito viene determinato sottraendo dai ricavi incassati i costi pagati, aggiungendo i proventi da autoconsumo, i proventi degli immobili non strumentali e i dividendi. Non sono più rilevanti le rimanenze iniziali e finali, salvo la deduzione nel 2017 delle rimanenze finali contabilizzate nel 2016, ultimo anno per il quale si è applicato il regime di competenza. I limiti dimensionali per la contabilità semplificata sono 400 mila euro di ricavi per le imprese che svolgono prestazioni di servizi e 700 mila euro per le altre attività. Per non applicare il regime per cassa e continuare a determinare il reddito per competenza occorre optare per la contabilità ordinaria il quale vale per l’anno per il quale viene esercitata l’opzione e per i due successivi (anche se ciò è in contrasto con l’art. 3 DPR 442/1997 che prevede validità annuale per le opzioni contabili). |
Data scheda | : 24/12/2016 |
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