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Argomento: Varie
Oggetto: Nuovi principi contabili OIC
Provvedimento:
Fonte: Sole 24 ore del 23/12/2016 pag. 37

 

Con l‘approvazione da parte dell’OIC entrano in vigore principi contabili aggiornati alla luce della direttiva 20’13/34/UE, che si applicano a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Fra le principali novità introdotte il principio OIC 9 prevede la possibilità di adottare procedure semplificate per le svalutazioni solo per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria devono invece dotarsi di strumenti per applicare la regola ordinaria di determinazione delle perdite di valore.

Il principio OIC 10 prevede l‘obbligo del rendiconto finanziario per le imprese che redigono il bilancio in forma completa mentre sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.

Il principio 12 sopprime la sezione straordinario del conto economico; gli eventi eccezionali devono essere illustrati nella nota integrativa.

Il principio OIC 15 fissa il criterio del costo ammortizzato per i crediti e debiti; tale principio può non essere utilizzato per crediti e debiti con scadenza fino a 12 mesi. Analoga regola si applica per i titoli di debito in base al principio 20.

In base al principio 18 alle imprese che dicono bilancio in forma abbreviata possono evitare di esporre il bilancio le sezioni ratei e risconti.

Costi di pubblicità e di ricerca non solo più Capitali o capitalizzabili, in base a quanto previsto dal principio 24; l’avviamento deve essere ammortizzati in base alla vita utile, con un massimo di 20 anni, e se la vita utile non è determinabile l’ammortamento massimo è di 10 anni.La stima iniziale non può essere modificata negli esercizi successivi

 

Data scheda: 24/12/2016

 


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