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Argomento | : Riscossione |
Oggetto | : Solidarità versamento ritenute |
Provvedimento | : Decis. C.Trib. CTR Milano2604/2018 del 06/06/2018 |
Fonte | : Sole 24 ore del 23/06/2018 pag. 17 |
Se il sostituto opera la ritenuta ma non la versa, non vi è responsabilità solidale del percettore, altrimenti vi sarebbe duplicazione dell’imposta. Secondo l’art. 35 DPR 602/1973 la responsabilità solidale si ha solo nel caso delle ritenute a titolo di imposta, sia per mancata effettuazione che per mancato versamento. Pertanto vi è responsabilità solidale del percettore solo quando: - la ritenuta è a titolo di imposta - le ritenute non sono state né trattenute né versate (se fossero trattenute ma non versate non vi è responsabilità del percettore - dopo che vi è stata l’iscrizione a ruolo del sostituto |
Data scheda | : 05/07/2018 |
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