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Argomento | : Imposte dirette |
Oggetto | : Riporto perdite ditte individuali e società di persone |
Provvedimento | : Circolare 8/E/2019 par. 2.13 del 10/04/2019 |
Fonte | : Sole 24 ore del 11/04/2019 pag. 23 |
Le perdite di impresa maturate prima dell’entrata in vigore della legge 145/2018 (comma 23) sono riportabili illimitatamente (e non più per un massimo di 5 anni) e possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi di impresa degli anni successivi senza vincoli di tempo ma sempre nei limiti dell’80% dei successivi redditi di impresa, come avviene per i soggetti IRES. Per i soggetti in contabilità semplificata per cassa (art. 66 TUIR), le perdite maturate nel 2017 sono utilizzabili: - nel 2018 e nel 2019 fino al 40% del reddito di impresa di tali anni - nel 2020 fino al 60% del reddito di impresa dell’anno. Successivamente a tale triennio, si applicano le regole ordinarie dell’80% senza limiti temporali Per i soggetti nel regime dei minimi continua ad applicarsi il riporto al massimo quinquennale ma con possibilità di utilizzo integrale. Mancano ancora i chiarimenti in caso di cessazione dell’attività, ma si ritiene che nell’ultimo periodo di imposta le perdite siano utilizzabili integralmente in quanto la normativa fiscale non è tesa a proibirne l’uso ma solo a diluirne l’effetto nel tempo |
Data scheda | : 14/04/2019 |
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