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Argomento: Riscossione
Oggetto: Ritenute subite ma non versate
Provvedimento: Decis. C.Trib. CTR Lombardia 1926/1/2019
Fonte: Sole 24 ore del 20/05/2019 pag. 20

 

Se la ritenuta viene operata ma non viene versata, il percettore delle somme non risponde mai per l’omesso versamento da parte del sostituto. La responsabilità solidale sussiste solo in caso di mancato versamento della ritenuta.

Dello stesso avviso sono le Sezioni Unite della Cassazione (10378/2019), che bocciano totalmente la tesi dell’Agenzia delle entrate.

Secondo la CTR Lombardia il percettore delle somme non è mai nelle condizioni di assicurarsi che il sostituto effettui regolarmente i versamenti e la certificazione unica deve indicare le ritenute operate e non anche quelle versate. Premesso che l’obbligo di controllo del percettore sui versamenti eseguiti dal sostituto non è imposto da nessuna norma di legge, la situazione è anche contraria agli artt. 3 e 53 della Costituzione dal momento che il percettore verrebbe tassato due volte e sanzionato per una violazione commessa da un altro soggetto e nonostante la propria condotta sia stata pienamente legittima.

 

Data scheda: 20/05/2019

 


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