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Argomento: Riscossione
Oggetto: Ritenute e residenza fiscale
Provvedimento: Interpello 266/2022
Fonte: Sole 24 ore del 18/05/2022 pag. 38

 

Secondo l’AdE la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, debba essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano.

Ne consegue che, se il relatore effettua il proprio intervento in videoconferenza, restando fisicamente nel proprio Paese di residenza oppure collegandosi da un Paese terzo, l’attività non viene svolta in territorio italiano e, di conseguenza, non si applica la ritenuta d’acconto del 30% prevista dall’art. 25 DPR 600/1073. Tale articolo prevede infatti che “se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposte a soggetti non residenti, il sostituto d'imposta che eroga gli stessi deve operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero [...]”.

A nulla rileva il fatto che il relatore proietti le proprie slide e ne ceda il contenuto al committente al termine dell’intervento. Sebbene le convenzioni contro le doppie imposizioni normalmente prevedono che il corrispettivo per lo sfruttamento delle opere dell’ingegno sia assoggettato a tassazione nel Paese ove avviene lo sfruttamento dell’opera, in questo caso specifico l’AdE ritiene che il materiale didattico non sia suscettibile di uno sfruttamento economico autonomo rispetto alla prestazione principale (docenza).

 

Data scheda: 19/05/2022

 


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