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Argomento: Riscossione
Oggetto: Sanatoria avvisi bonari
Provvedimento: Telefisco 2023
Fonte: Sole 24 ore del 27/01/2023 pag. 25

 

La riduzione al 3% delle sanzioni sugli avvisi bonari si applica anche alle dilazioni già in corso ma solo sugli importi residui delle imposte.

Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni ridotte al 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022 occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente tramite ravvedimento (es., rata scaduta il 31 ottobre 2022 e regolarizzata entro il 31 gennaio 2023).

Per poter accedere alla sanatoria occorre che non si siano verificate cause di decadenza dalla rateazione dell’avviso bonario. Il lieve inadempimento (art. 15-ter DPR 602/1972 - tardivo versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva) non costituiscono causa di decadenza ma sono titolo per applicazione delle sanzioni per insufficiente o tardivo versamento.

 

Data scheda: 27/01/2023

 


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