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Argomento: Imposte dirette
Oggetto: Differenza tra venditore porta a porta e agente di commercio
Provvedimento: Decis. C.Trib. 2295 del 29/08/2024
Fonte: Sole 24 ore del 04/09/2024 pag. 26

 

Il rapporto di agenzia è caratterizzato da specifici obblighi e vincoli contrattuali. In assenza di tali caratteristiche il mandato è una mera autorizzazione scritta a promuovere la raccolta ordini dei prodotti della società preponente.

In assenza dei vincoli ed obblighi tipici dell’agente, il reddito non costituisce reddito di impresa ma si applica la ritenuta a titolo di imposta prevista per le vendite a domicilio. Ciò indipendentemente dall’ammontare delle somme percepite e dal fatto che esse derivino da vendite dirette piuttosto che da coordinamento dell’operato di altri venditori.

Sul punto la Cassazione (ordinanze 17920/2018, 16565/2020, 30852/2021 e 530/2024) ha affermato che i caratteri distintivi del rapporto di agenzia sono “la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale”.

 

Data scheda: 05/09/2024

 


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