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Il regime fiscale per i contribuenti in regime forfetario (anni 2019 - 2022)

Questa pagina si riferisce al regime forfetario degli anni 2019 - 2022 inclusi gli aggiornamenti introdotti nel 2020.

Il regime forfetario modificato nel 2023, con innalzamento del limite di ricavi / compensi e delle condizioni di accesso e uscita è descritto qui.


La legge 145/2018 disciplina la cosiddetta "flat tax" operando in concreto un'estensione del regime forfetario, introdotto dalla legge 190/2014 con effetto dall'anno 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016. Il comma 9 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2019 recita infatti "All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni […]"

I testi delle leggi e dei documenti di prassi (circolari e risoluzioni ministeriali) citati nell'articolo sono reperibili on-line tramite il servizio di documentazione tributaria del CeRDEF, a cura del Ministero dell'Economia e Finanze.

I chiarimenti di prassi sull'applicazione del regime sono contenuti nella circolare 9/E emanata il 10 aprile 2019.

La Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) ha introdotto nuove restrizioni per l'accesso e la permanenza nel regime, che si applicano a partire dal 2020.

 

Le condizioni di accesso per il 2019

Sono state soppresse tutte le condizioni di accesso previste in precedenza, ad eccezione del limite dei ricavi o compensi, che viene fissato in 65.000 euro ragguagliati ad anno, per tutti i gruppi di codici ATECO, invece dei precedenti limiti differenziati in funzione dell'attività svolta.

Per quanto concerne questo limite, si applicano due condizioni:

Il nuovo limite di 65.000 euro deve essere verificato in relazione ai ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime fofetario. Così, ad esempio, un avvocato in regime forfetario (limite compensi del vecchio regime forfetario = 30.000 euro) che nel 2018 ha percepito compensi per 42.000 euro, transita nel nuovo regime forfetario, sia che nell'anno precedente applicasse il regime ordinario sia che applicasse già il regime forfetario con supero del limite previgente (cfr. § 2.2 circolare 9/E/2019).

Riguardo al limite di 65.000 euro valgono le seguenti condizioni particolari:

 

Le condizioni di accesso per il 2020

In aggiunta al limite di 65.000 euro di ricavi / compensi previsto per il 2019, per l'anno 2020 viene introdotto un nuovo requisito in base al quale il contribuente che vuole accedere al regime forfetario non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato per un importo superiore a 20.000 euro. Tra le spese rilevanti vi sono quelle per:

Ulteriore clausola di esclusione introdotta per il 2020 - identica a quella che è stata in vigore fino al 2018 - è l'esclusione per coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati (es. CoCoCo, pensione) di ammontare superiore a 30.000 euro; tale importo è assoluto e NON ragguagliato ad anno. L'unica eccezione (fino al 2019) riguardava coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro dipendente per pensionamento: in tal caso il limite di 30.000 euro si riferisce solo al reddito da pensione, mentre è irrilevante l'ammontare del reddito da lavoro dipendente. Dal 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 160/2019, viene eliminato il riferimento al "pensionamento", lasciando unicamente quello relativo alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel limite dei 30.000 euro si contano anche i premi di risultato percepiti, essendo somme spettanti in virtù del rapporto di lavoro dipendente, ma non gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata.

 

Fattura elettronica e corrispettivi telematici

Sebbene per i forfetari permanga l'esclusione dell'obbligo di fattura elettronica, viene introdotta la riduzione di un anno del termine di accertamento (da 5 a 4 anni) per i contribuenti che spontaneamente emettono solo fatture elettroniche per l'intero fatturato dell'anno. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sono invece obbligatorie per tutti i forfetari che effettuano vendite al dettaglio.

 

Le condizioni di esclusione

Rimangono in essere le prime tre condizioni di esclusione dal regime agevolato:

  1. soggetti che applicano regimi speciali IVA (agricoltura, pesca, editoria, commercio di oggetti d'arte e antiquariato);
  2. soggetti extra UE e soggetti UE che realizzano meno del 75% dei ricavi in Italia;
  3. soggetti che effettuano in prevalenza cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati

con la considerazione che i produttori agricoli che rientrano nei limiti dell’articolo 32 del TUIR sono titolari di reddito fondiario e, non esercitando attività d'impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere.

A queste condizioni vanno ad aggiungersene una modificata e una totalmente nuova:

  1. soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona;
  2. soggetti che svolgono attività in via prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o soggetti ad essi collegati.

La prima delle nuove condizioni di esclusione è un ampliamento della condizione già prevista all'art. 1 comma 57 lettera d) della legge 190/2014: nella precedente formulazione l'esclusione riguardava la partecipazione in associazioni, società di persone e in Srl in trasparenza fiscale e derivava dal particolare modo di imputazione del reddito al socio prevista per queste società. La nuova formulazione introduce anche le imprese familiari (verosimilmente dimenticate nella vecchia formulazione, dato che fiscalmente non differiscono dalle società di persone) e le Srl che applicano l'IRES.

Riguardo alle Srl soggette ad IRES, la causa di esclusione dal regime agevolato opera però solo in due circostanze:

Per quanto concerne il concetto di “controllo”, il riferimento è l'art. 2359 del codice civile, secondo cui il controllo si ha quando un soggetto:

La prima circostanza si riferisce alla persona che detiene il 50% + 1 dei voti in assemblea; la seconda al caso di una persona che, pur non avendo la maggioranza assoluta dei voti, ha un quota di partecipazione forte in presenza di una compagine sociale frammentata (es. 40% con 6 altri soci al 10% ciascuno) oppure di soci che sistematicamente disertano l'assemblea; la terza a diritti di veto o altre regole previste dallo statuto della società. E' causa di esclusone anche il controllo indiretto, es. quello che si ha con l'interposizione nel controllo di una società fiduciaria.

La definizione di “attività connessa” fa riferimento sia alle “sezioni” su cui si articola la classificazione delle attività economiche a livello europeo (ATECO in Italia e NACE in Europa), per cui sono attività connesse quelle che appartengono alla medesima sezione, sia alla riconducibilità economica dell'attività svolta dalla persona fisica a quella della Srl, per cuil'attività si considera connessa quando la persona fisica fattura alla Srl E la Srl deduce tali costi. Non sono invece connesse né le attività ricadenti in sezioni ATECO differenti né quando le somme fatturate dalla persona fisica sono fiscalmente indeducibili per la Srl.

Il riferimento al datore di lavoro rappresenta un'evoluzione ed un chiarimento del divieto di prosecuzione dell'attività che era stato introdotto nel 2012 per il regime dei minimi. L'elemento per escludere l'agevolazione viene spostato dall'attività svolta al soggetto nei cui confronti tali attività viene svolta, per cui non si può applicare il regime forfetario se l'attività viene svolta in prevalenza nei confronti di:

La verifica sulla “prevalenza” deve essere eseguita alla fine del periodo di imposta: un contribuente con un rapporto di lavoro concluso nel 2018 può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.

Riguardo alla definizione di "datore di lavoro", il riferimento non è di natura fiscale ("redditi di lavoro dipendenti e assimilati") ma di natura giuslavoristica, per cui la causa ostativa non opera nei confronti dei soggetti che percepiscono redditi di cui all'art. 50 comma 1 TUIR lettere c (borse di studio), d (remunerazioni dei sacerdoti), f (gettoni di presenza per funzioni pubbliche), g (indennità e vitalizi dei parlamentari), h (rendite vitalizie costituite a titolo oneroso), h-bis (pension integrative) , i (assegni peridici) ed l (retribuzioni lavoratori socialmente utili). Rientrano sempre nella causa ostativa i percettori di redditi di cui alle lettere a (soci delle cooperative), b (integrazioni salariali) ed e (medici in intramoenia). Infine, riguardo alla lettera c-bis, per revisori e sindaci di società non si applica la causa ostativa, mentre amministratori, collaboratori ecc. vi rientrano.

Nel caso di pensionamento del lavoratore la causa di esclusione non si applica quando il pensionamento è obbligatorio a termini di legge.


Il passaggio al regime forfetario

I contribuenti che si trovano nel regime semplificato quale "regime naturale" (ricavi compresi tra il limite attuale previsto per il regime forfetario) e 65 mila euro transitano nel nuovo regime forfetario senza bisogno di alcuna opzione poiché per essi il nuovo "regime naturale" diviene questo.

I contribuenti che invece applicano per opzione il regime semplificato, pur essendo possesso dei requisiti 2018 per il regime forfetario, dovrebbero poter applicare la flat tax anche se non è ancora scaduto il triennio obbligatorio di permanenza nel regime opzionale. Quando un contribuente sceglie di non applicare il proprio "regime naturale", ha infatti l'obbligo di rimanere nel "regime opzionale" per almeno un triennio; tuttavia, in caso di modifiche sostanziali a regimi fiscali, l'art. 1 del DPR 442/1997 dispone che:

"E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative"


I coefficienti di redditività

I coefficienti di redditività, invariati rispetto al passato, sono riepilogati nella seguente tabella:

N.
Gruppo di settore
Codici ATECO 2007
Redditività
1
Industrie alimentari e delle bevande
(10-11)
40%
2
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7)- 47.9
40%
3
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
40%
4
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 - 47.89
54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 67%


Le conferme

Il comma 11 dell’art. 1 della legge 145/2018 dispone che “Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Di seguito vengono riassunte, solo per praticità, le condizioni particolari già previste dal regime forfetario, che non sembrano subire modifiche rispetto a quanto è stato in vigore nel periodo 2016-2018.


La tassazione: le nuove attività e quelle a regime

Il regime fiscale prevede un'aliquota di tassazione ai fini delle imposte sui redditi del 15%, che però viene ridotta al 5% per l'anno di inizio attività e i 4 successivi qualora l'attività intrapresa sia una "nuova attività".

Le imposte sui redditi sono determinate applicando ai ricavi o compensi la percentuale di redditività indicata nella tabella, sottraendo i contributi previdenziali per i quali il titolare non ha esercitato rivalsa e assoggettando il risultato ottenuto all'aliquota del 15% (o del 5%, per le nuove attività).


Ritenuta d'acconto

Il comma 67 della legge di Stabilità 2015 specifica che i contribuenti in regime forfetario non subiscono la ritenuta d'acconto. Occorre indicare in fattura che le somme percepite si riferiscono ad un reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

Nelle slides presentate dall'Agenzia delle entrate a Telefisco 2015 e nella relazione accompagnatoria è stato inoltre indicato che il contribuente in regime forfetario non è sostituto di imposta, quindi opera la ritenuta d'acconto sui pagamenti di compensi e provvigioni che effettua.

Il contribuente in regime forfetario è invece sempre sostituto quando assume la veste di datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente.


Opzione per il regime ordinario

Il regime forfetario è un regime "naturale" in presenza dei requisiti. Nel caso in cui si voglia applicare il regime ordinario, è obbligatorio indicarlo nella prima dichiarazione fiscale da presentare successivamente alla scelta operata; tale scelta vincola il contribuente per almeno un triennio.

Per quanto concerne la situazione dei contribuenti che nell'anno 2018 erano in possesso dei requisiti per il regime forfetario "edizione 2016-2018" ma hanno scelto di applicare il regime ordinario, dovrebbe essere possibile il transito nella flat tax anche senza attendere il decorso del triennio, alla luce di quanto previsto dal'art. 1 DPR 442/1997: "E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative".


Uscita dal regime dei forfetario

L'uscita avviene con effetto dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni di accesso o si verifica una delle cause di esclusione. A differenza del vecchio regime dei minimi, rimasto in vigore fino al 2014 ma che si protrae per chi ha meno di 35 anni, non vi siono uscite con effetto retrodatato al 1° gennaio dell'anno in corso.

Il comma 72 disciplina (finalmente!) con precisione il passaggio dal regime agevolato a quello ordinario e viceversa prevedendo che "al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione,i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi"s e prevede analoga regola per il caso simmetrico.


Contributi previdenziali

Per i soli soggetti iscritti alle gestioni INPS artigiani e commercianti (la norma fa riferimento all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233), la base di calcolo dei contributi è il reddito così come determinato ai fini fiscali. Tali soggetti, a differenza di quanto è avvenuto per il 2015, tornano ad essere tenuti a versare il contributo sul minimale, con però la riduzione del 35%.


Le precisazioni della circolare 10/E/2016

Rimangono confermati i chiarimenti riportati nella circolare 10/E del 4 aprile 2016 relativa al precedente regime fofetario.


Accesso e permanenza nel regime

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un'attività artistica, professionale o di impresa in forma individuale che incassano fino a 65.000 euro e non rientrano in una condizione di esclusione. Possono accedervi i soggetti già in attività e la permanenza non è più soggetta a limiti temporali.

I soggetti già in attività che transitano nel regime forfetario non sono tenuto a comunicare il fatto all'Agenzia delle entrate né tramite modello AA9 né tramite dichiarazione IVA (§ 2.4.1 della circolare), fermo restando l'obbligo per artigiani e commercianti di comunicare all'INPS entro il 28 febbraio la scelta del regime per fruire della riduzione dei contributi fissi.

I soggetti che iniziano l'attività devono indicare la scelta del regime nel modello AA9; tale scelta non costituisce opzione (trattandosi di regime naturale) e non influisce sull'applicabilità del regime, ma la mancata indicazione è punita con la sanzione amministrativa per l'omissione di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Viceversa, in caso di opzione per l'applicazione del regime IVA ordinario, non occorre nessuna comunicazione preventiva, bensì occorre il comportamento concludente (emissione delle fatture con IVA e versamenti periodici) e l'indicazione a posteriori della scelta barrando la relativa casella nel quando VO della dichiarazione IVA

Il superamento dei limiti di ricavi o il verificarsi di una condizione di esclusione determina sempre la fuoriuscita dal regime a decorrere dall'anno successivo; a differenza dei “minimi” non è più prevista la retrodatazione a inizio anno (§ 3.2). La disapplicazione a seguito di accertamento determina la fuoriuscita dall'anno successivo a quello oggetto di accertamento, anche se l'accertamento avviene successivamente (§ 3.3), “pertanto, qualora un accertamento relativo all'anno di imposta 2015 dovesse rendersi definitivo nel 2020, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2016.”


Operazione intracomunitarie

Analogamente ai “minimi”, le cessioni di beni intracomunitarie sono considerate operazioni interne, pertanto non soggette a Intrastat né a obbligo di iscrizione agli elenchi VIES; occorre solo indicare in fattura che l'operazione non costituisce operazione intracomunitaria. Sebbene la circolare indichi che in fattura deve essere riportata la dizione che l'operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto1993, n. 331”, parrebbe più opportuno il riferimento allo “Special scheme for small enterprises” previsto dalla direttiva 2006/112/EC (artt. 281 e seguenti, in particolare art. 289).

Sul fronte acquisti di beni, invece, se gli acquisti sono inferiori a 10.000 euro annui, non vi sono adempimenti a carico del soggetto forfetario, il quale riceve fatture con l'applicazione dell'IVA del Paese del cedente. Se invece gli acquisti superano i 10.000 euro il soggetto forfetario deve iscriversi al VIES, integrare la fattura del fornitore comunitario senza diritto alla detrazione dell'IVA e presentare l'elenco Intra degli acquisti.

Per quanto concerne gli acquisti di servizi da soggetti non residenti (sia comunitari che extracomunitari), si applicano sempre gli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a 10.000 euro (integrazione fattura, versamento IVA e presentazione elenco Intra acquisiti per i soli servizi resi da soggetti comunitari).

Infine, per le prestazioni di servizio rese, si applicano le disposizioni dell'art. 7-ter DPR 633/1972, con presentazione dell'elenco Intra delle cessioni se i committenti sono comunitari soggetti di imposta.


Ritenute

I forfetari non operano né subiscono ritenute; hanno però l'obbligo di indicare nel modello UNICO il codice fiscale dei soggetti cui hanno pagato compensi che normalmente sarebbero soggetti a ritenuta d'acconto.

In caso di ritenute operate dall'INPS sull'indennità di maternità o da un intermediario (es. quelle operate dalle banche sui bonifici per ristrutturazioni edilizie), il forfetario può chiederne il rimborso oppure scomputarle nel proprio modello UNICO (per UNICO 2016, rigo RS40, “Ritenute regime di vantaggio casi particolari”). E' preferibile la seconda ipotesi, pienamente confermata dal Fisco nelle istruzioni ai modelli Redditi 2017 e Redditi 2018 in quanto ne permette il recupero in tempi inferiori.



(ultimo aggiornamento: 4 / 1 / 2020)

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