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Per il regime in vigore fino al 30 novembre 2012 v. questo articolo
La nuova normativa introduce tre sostanziali novità nell'applicazione del regime:
Sotto il primo aspetto, si ha un puro ampliamento della platea dei potenziali destinatari del regime, mentre vengono confermati il fatto che tale regime si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA, il fatto che il regime non si applica ai soggetti che adottano regimi IVA speciali (es. agricoltura o reverse charge) limitatamente alle sole operazioni che rientrano in tali regimi (§ 3 pag. 10 circolare 20/E/2009) e il termine di un anno di massimo differimento dell'IVA, salvo fallimento del cliente. E' anche confermato che sulle fatture debba essere indicato il regime adottato riportando la dizione "IVA per cassa" (il mancato rispetto di tale obbligo costituisce violazione formale). Il limite di 2 milioni di euro viene calcolato con riferimento al volume d'affari complessivo del contribuente, includendovi sia le operazioni con IVA per cassa che le operazioni con IVA ad esigibilità immediata.
Il comma 2 dell'articolo 32-bis prevede che il regime "si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate". Il provvedimento 165764/2012, emanato il 21 novembre 2012, contraddice parzialmente la norma, stabilendo al paragrafo 1.2 che "l' opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata."
L'ultima novità è invece quella di maggiore impatto, dato che trasla sul soggetto che adotta il regime dell'IVA per cassa l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, attualmente in capo al soggetto che riceve la fattura. Il comma 1 dispone infatti che "per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi" mentre "il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorchè il corrispettivo non sia stato ancora pagato". In altre parole, i soggetti che adottano l'IVA per cassa sulle fatture emesse (o su parte di esse), devono adottare l'IVA per cassa anche su tutte le fatture di acquisto, mentre i soggetti che applicando l'IVA "per data fattura" utilizzano tali regole anche sulle fatture ricevute da soggetti che hanno optato per il nuovo regime. Verrà quindi attuata, in capo allo stesso soggetto, la simmetria di trattamento per l'IVA delle fatture emesse e l'IVA di quelle ricevute.
L'opzione per il nuovo regime vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo il superamento del limite di 2 milioni di euro; trascorso il periodo minimo di 3 anni, l'opzione rimane valida per ciascun anno successivo, salvo revoca espressa. Ai fini del computo del triennio, l'opzione per l'anno 2012 (anche se con decorrenza 1° dicembre 2012) conta come primo anno del triennio (§ 3.3 provvedimento 165764/2012 "se l'opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.")
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche del regime dell'IVA per cassa:
Opzione per il regime | E' necessaria un'opzione, che si desume dal comportamento tenuto dal contribuente (§1.2 del provvedimento 165764/2012) e viene esplicitata nella dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta |
Durata del regime | Almeno un triennio, con successiva proroga anno per anno |
Tipologia di controparti | Solo fatture emesse nei confronti di titolari di partita IVA |
Fatture emesse ad enti pubblici | Non è necessaria l'IVA per cassa in quanto esiste il regime dell'IVA differita previsto dall'art. 6 comma 5 DPR 633/1972 e successivamente suprato dalla normativa sullo split payment |
Indicazione del regime in fattura | Sì, l'omessa indicazione costituisce violazione formale |
Termine di differimento del versamento IVA | Fino all'incasso, con il massimo di un anno, salvo fallimento del cliente nel corso di tale anno |
I soggetti che ricevono una fattura con IVA per cassa detraggono l'IVA di tale fattura: | Al ricevimento della fattura per i soggetti che applicano le regole IVA ordinarie; al pagamento della fattura per i soggetti che applicano l'IVA per cassa |
I soggetti che emettono fatture con IVA per cassa detraggono l'IVA sulle fatture dei propri fornitori: | Al pagamento della fattura, per tutte le fatture ricevute |
Applicazione dell'IVA per cassa solo su alcune delle fatture emesse | Possibile ma non conveniente, dato che il rinvio della detrazione IVA sulle fatture fornitori si applica a tutte le fatture ricevute, anche nel caso di applicazione dell'IVA solo a parte delle fatture emesse |
L'avvio del nuovo regime decorre dal 1° dicembre 2012, con conseguente obbligo per i contribuenti trimestrali di liquidare l'IVA di ottobre e novembre 2012 con le vecchie regole e quella di dicembre con le nuove. In particolare, per i soggetti che adottano l'IVA per cassa, le fatture già registrate nelle liquidazioni IVA alla data del 30 novembre 2012 mantengono il regime IVA in vigore al momento della registrazione.
(ultimo aggiornamento: 2 / 12 / 2012)
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